Tag Archivio per: #lineavita

La manutenzione linea vita è un’attività di fondamentale importanza, sia per garantire l’incolumità dei lavoratori (o di chiunque si trovi ad utilizzare questo sistema anticaduta), sia per rispettare una normativa che, in merito, risulta piuttosto stringente.

Le linee vita sono un sistema di sicurezza che consente a chiunque abbia necessità di salire sul tetto per lavori o manutenzioni di essere supportato nel caso di caduta dall’alto.

L’operatore che deve salire sul tetto indossa una speciale imbragatura che gli consente di agganciarsi con un moschettone al cavo di acciaio.

L’installazione dei dispositivi anticaduta può avvenire nell’ambito di un intervento di ristrutturazione del tetto oppure indipendentemente da esso.

La manutenzione delle linee vita, ordinaria o straordinaria, è un obbligo normativo, difatti il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z) e alle norme tecniche di riferimento (UNI EN 11560:2014).

Il sistema deve essere esaminato e/o sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno. Gli utilizzatori sono i principali soggetti esposti al rischio di caduta e tenuti per questo a richiedere la documentazione delle linee vita prima di accedere alla copertura, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona la corrispondenza e l’integrità delle linee vita.

Linea Vita Marche, azienda leader nella progettazione e produzione di linee vita, garantisce anche la manutenzione di tutti i sistemi anticaduta, così come prescritto dalla norma UNI 11560:2014 e dal D.Lgs. 81/08.

Chi esegue la manutenzione delle linee vita?

La manutenzione deve essere eseguita da un soggetto con caratteristiche di idoneità tecnico Professionale tale da garantire le manutenzioni indicate nel libretto d’uso e manutenzione fornite dal produttore. L’idoneità deve essere valutata dal committente. La manutenzione periodica della linea vita e di qualunque dispositivo anticaduta è definita dal produttore ed è indicata nel libretto di uso e manutenzione (generalmente 12 mesi).

Tutti i proprietari, i committenti e gli amministratori di condominio, sono tenuti ad effettuare la revisione del sistema anticaduta:

Almeno ogni 2 anni con revisione periodica visiva

Almeno ogni 4 anni con revisione strumentale del supporto e degli ancoranti

Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Contatta il nostro personale qualificato: 071/7108525

La legge prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR

Dal primo giugno 2013 il DVR, il Documento di Valutazione Rischi, è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Ma cosa succede in caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR?

Gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.

Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro.

Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro.

Sanzioni penali

L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

-Aziende con oltre 200 lavoratori.

-Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

-Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.

-Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

-Centrali termoelettriche.

-Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

-Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci

Chi sono gli organi che possono effettuare i controlli?

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR:

l’ASL;

l’INPS;

l’INAIL;

i Vigli del Fuoco;

Ispettorato del lavoro.

Fra gli adempimenti richiesti dalla legge italiana in campo di sicurezza nell’edilizia, per quel che concerne i lavori eseguiti in quota, vi è l’installazione delle Linee Vita, sistemi anticaduta per la tutela degli operatori dal rischio di caduta.

Oltre all’obbligo di installazione, è necessario verificare l’idoneità e le condizioni fisiche del supporto.

Hai bisogno di un supporto o di una consulenza?

La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina misure di prevenzione da attuare.

Il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.

Precisamente, gli articoli dal 108 al 111, illustrano le disposizioni di carattere generale, precisando che per i lavori in quota debbano essere provvisti idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

L’articolo 111 illustra, inoltre, gli obblighi del Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

-deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;

-deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Il Testo Unico da particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Il Titolo IV si chiude con due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni speciali (art. 148) ed al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152).

Nei lavori in quota si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti: il legislatore definisce quali aspetti che a prima vista potrebbero apparire marginali, sono significativi.

Hai un’impresa che svolge abitualmente lavori in quota?

Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Per maggiori info:

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

 

 

L’accurata progettazione di linee vita è indispensabile per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Non esiste una “linea vita” come prodotto universale, adattabile a tutti i tetti, ma si tratta di un sistema complesso, composto in maniera diversa in funzione di distinti elementi. Ciò richiede sempre un progetto.

La progettazione di una linea vita

La progettazione di una linea vita deve tener conto:

-della valutazione dei rischi ed indicazioni sulla conseguente scelta del sistema di protezione dalle cadute.

-Percorsi per arrivare all’accesso in copertura.

-Punti e modalità di accesso in sicurezza alla copertura.

-Valutazione del rischio conseguente alla caduta, a cui il lavoratore è esposto anche se è legato, derivante dall’oscillazione del corpo e dal conseguente urto contro ostacoli (effetto pendolo), da sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo al momento dell’arresto della caduta, dal tempo di permanenza in sospensione inerte.

Il progettista deve quindi valutare le zone in cui esiste l’effetto pendolo, prevedendo l’installazione di un secondo punto di ancoraggio.

Dalla proposta economica all’installazione, fino alla manutenzione, garantiamo al Cliente assistenza e consulenza con il supporto di personale qualificato e documentazione tecnica.

Richiedici una consulenza ora

Gli obblighi del progettista

Il progettista deve progettare e creare un elaborato grafico con la descrizione dei rischi e delle modalità di utilizzo del sistema anticaduta. La Pianta del tetto con indicazione della posizione dei dispositivi di ancoraggio e delle linee vita ed i vari percorsi in sicurezza. Le Istruzioni di utilizzo del sistema anticaduta ed indicazioni dei DPI che deve avere in dotazione un operatore. Le scelte effettuate in fase di progettazione sono volte a rendere sicura la copertura, garantendo al contempo comodità e facilità di utilizzo.

Il Progetto ed elaborato grafico devono permettere al datore di lavoro di fornire agli utilizzatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.” (art. 26 del d.lgs. 81/2008).

Scopri perché è importante preservare la vita dei tuoi operatori e ottimizzare il tuo lavoro con le soluzioni di Linea Vita Marche.

Per maggiori info:

Telefono ed email

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

La corretta valutazione dei rischi in azienda, e quindi la presenza del DVR (documento di valutazione dei rischi), è fondamentale per il datore di lavoro.

Il Decreto Fisco e Lavoro, oggi legge 215/2021, prevede la sospensione dell’attività in mancanza di anche solo uno dei principali adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Le “gravi violazioni” sono elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021:

-la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);

-la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;

-la mancata formazione ed addestramento del personale;

-la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;

-la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);

-la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

-la mancanza di protezioni verso il vuoto;

-la mancata applicazione delle armature di sostegno;

-l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

-l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.

Lavora in sicurezza con Linea vita Marche

Cos’è il DVR? (documento di valutazione dei rischi)

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro (artt.17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “documento di valutazione dei rischi” o “DVR”. La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

La sicurezza sul luogo di lavoro è un diritto del lavoratore ed un interesse per l’impresa, che garantisce così un ambiente confortevole, sicuro e quindi più produttivo.

Per maggiori info:

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

Priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

Per “dispositivi di protezione” si intendono tutte le attrezzature che hanno la funzione di tutelare la sicurezza delle persone in diversi ambiti riducendo, per quanto possibile, l’esposizione ai rischi.

La differenza tra DPI, dispositivi di protezione individuale, e DPC, dispositivi di protezione collettiva, è che i primi sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza, come ad esempio caschi, guanti, occhiali, mentre i secondi offrono allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi, e inoltre le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto superiori rispetto a quelle garantite dall’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Scegli i nostri prodotti per la tua sicurezza!

La legge sui dispositivi di protezione

La normativa di riferimento è il D.lgs 81/08 (agli art 15, 75 e 111), che sancisce che l’uso dei dispositivi di protezione collettiva debba essere necessariamente prioritaria rispetto all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, e a confermare questo orientamento c’è stata anche una importante sentenza giuridica, la 34789/2010 della Cassazione, Sez. IV Penale. Inoltre, la legge sancisce l’obbligo dei dispositivi di protezione collettiva nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti e simili (cioè per tutti i lavori svolti in altezza o in alta quota), e in questo caso sono obbligatori i DPC quali parapetti provvisori, reti di sicurezza oppure sistemi combinati di prevenzione e sicurezza dei lavoratori. Anche quando il riferimento normativo non è esplicito, le norme pongono sempre i dispositivi di protezione collettiva prioritari rispetto a quelli individuali.

L’idea alla base di questo ordine gerarchico segue il principio secondo cui il datore di lavoro debba agire, laddove possibile, con priorità sui rischi interessanti la globalità dell’ambiente lavorativo, riducendoli o eliminandoli. I DPI in dotazione, invece, devono essere considerati come difesa ultima del lavoratore che ne fa uso e non come unica fonte di protezione.

Qualsiasi operatore che esegue lavori che comportano rischi per la propria incolumità deve lavorare in sicurezza come da normative contenute nel D. Lgs. 81/2008. Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Richiedi maggiori informazioni:

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

Il datore di lavoro ha l’obbligo e il dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza.

I rischi di caduta dall’alto continuano a rappresentare una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro.

Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.

Ogni azienda, che espone i propri dipendenti a un rischio di caduta dall’alto, al dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza, partendo dalla scelta di attrezzature da lavoro idonee e adeguate a creare condizioni di lavoro sicure, indipendentemente dalla modalità specifica dell’incidente.

Dunque, per garantire la massima protezione dei lavoratori, la legge disciplina ed elenca i principali tipi di protezioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore.

Esse si dividono in:

– Collettive: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti, le reti di sicurezza;

– Personali: quali i dispositivi individuali di protezione individuale ( DPI) come elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo;

– Temporanee: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti mobili;

– Fisse: quali i parapetti e sistemi fissi di ancoraggio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere le misure di volta in volta più idonee per garantire l’incolumità al dipendente, a seconda del tipo di lavorazione e del grado della pericolosità della stessa.

È importante sottolineare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il compito del datore di lavoro non può esaurirsi nel fornire ai lavoratori le misure e gli addestramenti necessari a garantire loro l’incolumità; ma, in quanto esso stesso è titolare di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti dei dipendenti stessi, permane su di esso un obbligo residuale di controllo tale per cui egli dovrà assicurarsi che, effettivamente, ogni singolo lavoratore si avvalga in modo costante e corretto delle misure stesse.

Se tutto questo viene a mancare, scatterà in automatico il reato.  Sul datore ricadrà una responsabilità penale molto severa al punto di essere accusato di omicidio colposo se il lavoratore muore, anche a distanza di tempo, in conseguenza dell’infortunio o della malattia o quello di lesioni colpose se egli riporterà un’invalidità, transitoria o permanente, nel corpo o nella psiche.

LAVORARE IN SICUREZZA si può con Linea Vita Marche!

Linea Vita Marche Srl è specializzata nella vendita dei dispositivi di ancoraggio strutturale o Linea Vita e dei sistemi di anticaduta dall’alto. La nostra struttura è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, dalla ricerca e sviluppo alla posa in opera, all’addestramento pratico ed al loro corretto utilizzo.

Richiedi un preventivo:

Tel 071/7108525

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

 

 

Le imbracature di sicurezza salvano vite prevenendo lesioni gravi che possono verificarsi quando le persone cadono da grandi altezze, ma il trauma da sospensione può essere pericoloso se non viene affrontato.

Uno dei metodi per proteggere l’operatore in quota da una caduta è l’arresto anticaduta. In questo caso si dispone di una protezione individuale (DPI) come un’imbracatura e un cordino attaccato che viene utilizzato per collegare un lavoratore a un punto di ancoraggio. Con questo utilissimo ingranaggio si impedisce al lavoratore di colpire il suolo. Il problema però inizia a svilupparsi proprio quando l’operaio rimane ancora sospeso dell’imbracatura anticaduta. Durante questo periodo di sospensione, inizia a insinuarsi il pericolo più sottile e sinistro: il trauma da sospensione.

In seguito alla caduta, quando si rimane sospesi al sistema di arresto caduta, può succedere che i cosciali dell’imbracatura anticaduta schiaccino le arterie femorali all’interno delle gambe, interrompendo la circolazione sanguigna. Si verifica pertanto un sequestro di sangue negli arti inferiori, con conseguente diminuzione del ritorno venoso al cuore, collasso cardiocircolatorio, arresto cardiaco e morte.

È possibile adottare misure per limitare il rischio di traumi da sospensione?

Per mitigare il rischio di traumi da sospensione, oltre ad utilizzare cinghie per traumi su tutti gli attrezzi anticaduta, è fondamentale un piano di protezione anticaduta per tutti i lavori in quota che include un piano di salvataggio e formazione sui rischi nell’uso di dispositivi di protezione anticaduta.

Inoltre, ci sono situazioni che in caso di insorgere della sindrome, ne facilitano la corretta gestione:

– non essere soli (al sopraggiungere della sindrome deve essere presente qualcuno che ci può aiutare)

– conoscere le manovre di autosoccorso e di soccorso

– saper riconoscere segni precursori ed interrompere l’attività

– buona condizione psico-fisica

Il trauma da sospensione rappresenta un grave rischio per i lavoratori in quota.

Lavora in sicurezza, scegli Linea vita Marche!

https://www.lineavita-marche.it/

Un sistema linea vita ha lo scopo di proteggere in modo adeguato chi lavora sui tetti, permettendogli di fare il suo lavoro in totale tranquillità e sicurezza sulla superficie di un tetto.

Un lavoro viene considerato in quota quando si svolge a due o più metri di altezza da un piano stabile. Per tutte le figure che operano in quota è indispensabile lavorare in sicurezza e questo è possibile solo mediante l’installazione di sistemi anticaduta e linee vita a norma di legge, oltre che l’utilizzo di DPI certificati.

Come installare una linea vita?

Una linea vita è formata da un cavo o un binario rigido, orizzontale, inclinato o verticale, su cui scorre un elemento di connessione, come un moschettone, una navetta ecc., collegato all’imbracatura dell’operatore.

L’installazione di una linea vita deve sottostare a precise norme e rispettare rigidi standard di sicurezza. Per questo, nell’installare una linea vita, è fondamentale rivolgersi ad aziende certificate con una solida esperienza nel settore.

L’installazione, infatti, deve sempre seguire un progetto e rispettare le normative europee in merito alla sicurezza.

Per installare una linea vita occorre un operatore esperto e certificato, un cavo in acciaio inox o zincato per le linee vita flessibili, un profilato in alluminio o in acciaio per quelle rigide. L’installatore, munito di tutti i DPI, applica i ganci alla sezione dove è necessario installare la linea e fa passare il cavo negli appositi fermi fissati in precedenza.

Le linee vita possono essere installate laddove è necessario garantire la sicurezza nel lavoro, quindi su tetti, controsoffitti, coperture ecc.

Chi può installare linee vita?

Solo le aziende che riescono a garantire il rispetto degli standard e delle norme dedicati alle linee vita possono installarle.

Linea Vita Marche è specializzata nella vendita dei dispositivi di ancoraggio strutturale o Linea Vita e dei sistemi di anticaduta dall’alto. La nostra struttura è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, dalla ricerca e sviluppo alla posa in opera, all’addestramento pratico ed al loro corretto utilizzo.

Affidati ad un’azienda specializzata per un sistema anti-caduta sicuro.

www.lineavita-marche.it

Prevenire le cadute dall’alto si può

Grazie al Superbonus 110% le imprese hanno ricevuto molte richieste e il settore edile si è ripreso, nonostante le criticità dovute al Covid.

Questo, però, ha comportato anche il ritorno di infortuni sul lavoro. Sono stati numerosi gli incidenti di cadute dall’alto, riportati spesso dalla cronaca, che hanno coinvolto i lavoratori del nostro Paese. Purtroppo abbiamo imparato ad utilizzare la mascherina ma non ancora l’imbracatura per la sicurezza in quota.

Si possono prevenire le cadute dall’alto?

Sì, le cadute si possono prevenire: svolgendo le attività in un luogo di lavoro sicuro.

Corretta progettazione dei sistemi anticaduta: Ogni sistema anticaduta deve essere funzionale al suo scopo, per cui a garanzia della conformità e della sicurezza del progetto questo deve essere redatto e firmato esclusivamente da un tecnico abilitato.

Corretta installazione dei sistemi anticaduta: l’installazione dovrà essere svolta da personale competente e formato. Al termine dell’installazione l’installatore dovrà rilasciare al committente la Dichiarazione di corretto montaggio, un documento che attesta il montaggio a regola d’arte. Dopo l’installazione il sistema potrà inoltre essere collaudato, per testarne la tenuta alla struttura di supporto.

Corretta formazione e informazione sui DPI di III categoria: il D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di svolgere un corso di formazione e addestramento per lavori in quota, in modo tale da acquisire le conoscenze necessarie per l’utilizzo dei Dispostivi di Protezione Individuale di III categoria anticaduta e per svolgere le attività in totale sicurezza. Oltre alla formazione, il datore di lavoro è responsabile di informare correttamente i lavoratori riguardo i rischi che presentano le varie attività, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e fornendo tutti gli strumenti per proteggere gli operatori da danni e infortuni.

Corretto utilizzo dei sistemi anticaduta: L’utilizzatore del sistema di ancoraggio, prima di utilizzare il sistema anticaduta dovrà prendere visione della documentazione di progetto, per individuare in quali punti sono installati i sistemi di ancoraggio e conoscere la via di accesso alla copertura, per individuare le zone di pericolo e la tipologia di DPI da utilizzare, nel contempo dovrà consultare il manuale d’uso per il corretto utilizzo dei prodotti installati.

Corretta manutenzione dei sistemi anticaduta: la norma UNI 11560:2014 prevede la revisione periodica della linea vita:

almeno ogni 2 anni con ispezione visiva, per verificare l’eventuale presenza di ruggine, di corrosione, l’integrità dell’assorbitore e del cavo, ecc.;

almeno ogni 4 anni con ispezione strumentale degli ancoranti alla struttura di supporto, per testare la tenuta dell’ancoraggio al carico di progetto.

Linea Vita Marche Srl è specializzata nella vendita dei dispositivi di ancoraggio strutturale o Linea Vita e dei sistemi di anticaduta dall’alto. La nostra struttura è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, dalla ricerca e sviluppo alla posa in opera, all’addestramento pratico ed al loro corretto utilizzo.

www.lineavita-marche.it