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La linea vita è un dispositivo anticaduta dall’alto che segue le normative UNI EN 795:2012 (norma dei requisiti per le prestazioni e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio per singolo utilizzatore) e UNI 11578:2015 (norma tecnica italiana per i dispositivi di ancoraggio permanente).

La linea vita (secondo la norma UNI EN 795 e la norma italiana UNI 11578) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni.

Quali sono le norme tecniche che regolano le Linee Vita?

UNI EN 795/2012

La norma UNI EN 795:2012 è la versione ufficiale della norma europea EN 795 e sostituisce la norma precedente UNI EN 795:2002.

La presente norma europea specifica requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati ai dispositivi di ancoraggio per singolo utente che sono destinati a essere removibili dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili (in grafo di spostarsi) progettisti per il collegamento di componenti di un sistema individuale per la protezione contro le cadute in conformità alla EN 363. La presente norma europea fornisce anche requisiti per la marcatura e istruzioni per l’uso, oltre a una guida per l’installazione.  Al momento è ancora utilizzato materiale conforme alla UNI EN 795/2002. In diversi paesi, sono in atto analisi e studi per proporre norme applicabili.

UNI 11578/2015

La UNI 11578/2015 è la norma italiana relativa ai dispositivi di ancoraggio permanenti. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura.

La nuova UNI descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente:

A, in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;

C, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;

D, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.

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Il lavoro in quota è un’attività ad alto rischio di infortunio.

Il principale rischio è quello relativo alla caduta dall’ alto che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività. Oltre a questo vanno inoltre considerati altri rischi, come quelli legati all’accesso e/o sbarco in quota, nonché quelli specifici dell’attività.

Per un corretto approccio, è necessario valutare il tipo di copertura cui si deve accedere e le relative dotazioni di sicurezza presenti in loco. In questo modo è possibile valutare le misure preventive e protettive da adottare per svolgere le attività in sicurezza.

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Compito della valutazione dei rischi è quello di evidenziare in ogni istante dell’attività lavorative se c’è un rischio grave.

I rischi possono essere classificati nel seguente modo:

-prevalenti,

-concorrenti,

-susseguenti,

-derivanti dall’attività lavorativa.

Rischi prevalenti

Le principali tipologie di rischi prevalenti cui il lavoratore è esposto durante l’attività svolta in copertura sono:

-rischio di caduta dall’ alto derivante da: lavorazioni in quota. Montaggio/smontaggio di parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza.

-rischio di urto contro i parapetti di sommità, parapetti (provvisori e permanenti) e reti di sicurezza derivante da cadute da superfici in pendenza.

È importante ricordare che l’impiego di qualsiasi sistema di protezione, sia personale che collettivo, deve essere prima pianificato al fine di valutarne l’efficacia. Lo stesso rischio di urto contro parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza può essere presente durante i lavori di montaggio/smontaggio degli stessi.

Il rischio di caduta dall’ alto e/o di urto contro i parapetti e le reti di sicurezza è direttamente legato alla pendenza (inclinazione) della copertura. Tale rischio è dovuto allo scivolamento del lavoratore ed al con-seguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l’elemento di protezione.

Rischi concorrenti

Se il lavoratore agisce in condizioni operative non ideali. Come ad esempio avverse condizioni ambientali.

Rischi susseguenti

Nel caso in cui risultasse impossibile eliminare rischio di caduta dall’alto, si dovrà procedere alla sua riduzione a livelli accettabili. Questa condizione dà per scontato che il lavoratore possa cadere. In questo caso la valutazione dei rischi dovrà tener conto anche dei rischi conseguenti alla caduta stessa. Nonché di quelli connessi all’uso dei DPI contro le cadute dall’alto. Questi sono dovuti ad esempio a:

-oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”);

-arresto del moto di caduta per effetto delle forze trasmesse dalla imbracatura sul corpo;

-sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;

-non perfetta adattabilità del DPI;

-intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI;

-inciampo su parti del DPI.

Rischi derivanti dall’attività lavorativa

La valutazione dei rischi, inoltre dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa e proprie della stessa. Esempi di attività lavorativa sono:

-installazione di sistemi di protezione;

-lavori su silos o pozzi;

-installazione o manutenzione di antenne;

-manutenzione di canne fumarie;

-manutenzione di lucernari;

-opere da lattoniere;

-riparazioni;

-smaltimento o trattamento amianto.

Qualsiasi operatore che esegue lavori che comportano rischi per la propria incolumità deve lavorare in sicurezza come da normative contenute nel D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori info, contattaci:

Tel 071/7108525

E-mail: info@lineavita-marche.it

Non esiste una legge che regoli chi può o non può installare una linea vita.

Anche se, difatti, non esistono leggi a proposito di una figura preposta all’installazione, nel concreto va da sé che solo le aziende in grado di garantire il rispetto degli standard e delle norme dedicati alle linee vita possono installarle.

Affidati ai professionisti per l’installazione della linea vita: Linea Vita Marche è al tuo fianco!

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In effetti, sia i punti di ancoraggio, sia le linee vita richiedono uno studio completo di tutte le caratteristiche peculiari di ogni situazione e luogo di lavoro: questo determina appunto l’enorme diversità di dispositivi di ancoraggio attualmente presenti sul mercato. Ogni soluzione va studiata ad hoc, tenendo conto appunto di tutte le variabili che potrebbero influenzare l’eventuale caduta dall’alto.

In ogni caso, tutto il processo ruota intorno al tecnico abilitato, ovvero quel professionista specificatamente competente in questa materia che dà indicazioni sul fissaggio dei punti di ancoraggio e deve scegliere un sistema che possieda una certificazione adeguata.

Una linea vita, infatti, può essere venduta solamente quando è corredata sia dal manuale di utilizzo, sia dalla dichiarazione di conformità. Quindi, le eventuali criticità dovrebbero essere circoscritte al momento dell’installazione e, proprio per questo, il tecnico abilitato deve assumersi la responsabilità di dirigere gli installatori nel modo migliore.

Una volta ricevute tutte le indicazioni dal tecnico abilitato, gli installatori possono procedere alla posa in opera che si conclude con il rilascio di una dichiarazione di corretta installazione. Ovviamente, prima di procedere al montaggio del sistema anticaduta, questo dovrà essere collaudato da un progetto a norma di legge.

Linea Vita Marche è una ditta specializzata in installazioni linee vita certificate. Grazie al nostro team qualificato realizziamo in brevi tempi e in totale autonomia la progettazione, il montaggio e la messa in opera per la prevenzione di infortuni sul lavoro!

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La manutenzione linea vita è un’attività di fondamentale importanza, sia per garantire l’incolumità dei lavoratori (o di chiunque si trovi ad utilizzare questo sistema anticaduta), sia per rispettare una normativa che, in merito, risulta piuttosto stringente.

Le linee vita sono un sistema di sicurezza che consente a chiunque abbia necessità di salire sul tetto per lavori o manutenzioni di essere supportato nel caso di caduta dall’alto.

L’operatore che deve salire sul tetto indossa una speciale imbragatura che gli consente di agganciarsi con un moschettone al cavo di acciaio.

L’installazione dei dispositivi anticaduta può avvenire nell’ambito di un intervento di ristrutturazione del tetto oppure indipendentemente da esso.

La manutenzione delle linee vita, ordinaria o straordinaria, è un obbligo normativo, difatti il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z) e alle norme tecniche di riferimento (UNI EN 11560:2014).

Il sistema deve essere esaminato e/o sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno. Gli utilizzatori sono i principali soggetti esposti al rischio di caduta e tenuti per questo a richiedere la documentazione delle linee vita prima di accedere alla copertura, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona la corrispondenza e l’integrità delle linee vita.

Linea Vita Marche, azienda leader nella progettazione e produzione di linee vita, garantisce anche la manutenzione di tutti i sistemi anticaduta, così come prescritto dalla norma UNI 11560:2014 e dal D.Lgs. 81/08.

Chi esegue la manutenzione delle linee vita?

La manutenzione deve essere eseguita da un soggetto con caratteristiche di idoneità tecnico Professionale tale da garantire le manutenzioni indicate nel libretto d’uso e manutenzione fornite dal produttore. L’idoneità deve essere valutata dal committente. La manutenzione periodica della linea vita e di qualunque dispositivo anticaduta è definita dal produttore ed è indicata nel libretto di uso e manutenzione (generalmente 12 mesi).

Tutti i proprietari, i committenti e gli amministratori di condominio, sono tenuti ad effettuare la revisione del sistema anticaduta:

Almeno ogni 2 anni con revisione periodica visiva

Almeno ogni 4 anni con revisione strumentale del supporto e degli ancoranti

Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Contatta il nostro personale qualificato: 071/7108525

La legge prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR

Dal primo giugno 2013 il DVR, il Documento di Valutazione Rischi, è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Ma cosa succede in caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR?

Gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.

Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro.

Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro.

Sanzioni penali

L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

-Aziende con oltre 200 lavoratori.

-Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

-Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.

-Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

-Centrali termoelettriche.

-Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

-Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

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Chi sono gli organi che possono effettuare i controlli?

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR:

l’ASL;

l’INPS;

l’INAIL;

i Vigli del Fuoco;

Ispettorato del lavoro.

Fra gli adempimenti richiesti dalla legge italiana in campo di sicurezza nell’edilizia, per quel che concerne i lavori eseguiti in quota, vi è l’installazione delle Linee Vita, sistemi anticaduta per la tutela degli operatori dal rischio di caduta.

Oltre all’obbligo di installazione, è necessario verificare l’idoneità e le condizioni fisiche del supporto.

Hai bisogno di un supporto o di una consulenza?

La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina misure di prevenzione da attuare.

Il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.

Precisamente, gli articoli dal 108 al 111, illustrano le disposizioni di carattere generale, precisando che per i lavori in quota debbano essere provvisti idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

L’articolo 111 illustra, inoltre, gli obblighi del Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

-deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;

-deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Il Testo Unico da particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Il Titolo IV si chiude con due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni speciali (art. 148) ed al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152).

Nei lavori in quota si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti: il legislatore definisce quali aspetti che a prima vista potrebbero apparire marginali, sono significativi.

Hai un’impresa che svolge abitualmente lavori in quota?

Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Per maggiori info:

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

 

 

L’accurata progettazione di linee vita è indispensabile per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Non esiste una “linea vita” come prodotto universale, adattabile a tutti i tetti, ma si tratta di un sistema complesso, composto in maniera diversa in funzione di distinti elementi. Ciò richiede sempre un progetto.

La progettazione di una linea vita

La progettazione di una linea vita deve tener conto:

-della valutazione dei rischi ed indicazioni sulla conseguente scelta del sistema di protezione dalle cadute.

-Percorsi per arrivare all’accesso in copertura.

-Punti e modalità di accesso in sicurezza alla copertura.

-Valutazione del rischio conseguente alla caduta, a cui il lavoratore è esposto anche se è legato, derivante dall’oscillazione del corpo e dal conseguente urto contro ostacoli (effetto pendolo), da sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo al momento dell’arresto della caduta, dal tempo di permanenza in sospensione inerte.

Il progettista deve quindi valutare le zone in cui esiste l’effetto pendolo, prevedendo l’installazione di un secondo punto di ancoraggio.

Dalla proposta economica all’installazione, fino alla manutenzione, garantiamo al Cliente assistenza e consulenza con il supporto di personale qualificato e documentazione tecnica.

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Gli obblighi del progettista

Il progettista deve progettare e creare un elaborato grafico con la descrizione dei rischi e delle modalità di utilizzo del sistema anticaduta. La Pianta del tetto con indicazione della posizione dei dispositivi di ancoraggio e delle linee vita ed i vari percorsi in sicurezza. Le Istruzioni di utilizzo del sistema anticaduta ed indicazioni dei DPI che deve avere in dotazione un operatore. Le scelte effettuate in fase di progettazione sono volte a rendere sicura la copertura, garantendo al contempo comodità e facilità di utilizzo.

Il Progetto ed elaborato grafico devono permettere al datore di lavoro di fornire agli utilizzatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.” (art. 26 del d.lgs. 81/2008).

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La corretta valutazione dei rischi in azienda, e quindi la presenza del DVR (documento di valutazione dei rischi), è fondamentale per il datore di lavoro.

Il Decreto Fisco e Lavoro, oggi legge 215/2021, prevede la sospensione dell’attività in mancanza di anche solo uno dei principali adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Le “gravi violazioni” sono elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021:

-la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);

-la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;

-la mancata formazione ed addestramento del personale;

-la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;

-la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);

-la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

-la mancanza di protezioni verso il vuoto;

-la mancata applicazione delle armature di sostegno;

-l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

-l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.

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Cos’è il DVR? (documento di valutazione dei rischi)

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro (artt.17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “documento di valutazione dei rischi” o “DVR”. La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

La sicurezza sul luogo di lavoro è un diritto del lavoratore ed un interesse per l’impresa, che garantisce così un ambiente confortevole, sicuro e quindi più produttivo.

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Priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

Per “dispositivi di protezione” si intendono tutte le attrezzature che hanno la funzione di tutelare la sicurezza delle persone in diversi ambiti riducendo, per quanto possibile, l’esposizione ai rischi.

La differenza tra DPI, dispositivi di protezione individuale, e DPC, dispositivi di protezione collettiva, è che i primi sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza, come ad esempio caschi, guanti, occhiali, mentre i secondi offrono allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi, e inoltre le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto superiori rispetto a quelle garantite dall’uso dei dispositivi di protezione individuale.

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La legge sui dispositivi di protezione

La normativa di riferimento è il D.lgs 81/08 (agli art 15, 75 e 111), che sancisce che l’uso dei dispositivi di protezione collettiva debba essere necessariamente prioritaria rispetto all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, e a confermare questo orientamento c’è stata anche una importante sentenza giuridica, la 34789/2010 della Cassazione, Sez. IV Penale. Inoltre, la legge sancisce l’obbligo dei dispositivi di protezione collettiva nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti e simili (cioè per tutti i lavori svolti in altezza o in alta quota), e in questo caso sono obbligatori i DPC quali parapetti provvisori, reti di sicurezza oppure sistemi combinati di prevenzione e sicurezza dei lavoratori. Anche quando il riferimento normativo non è esplicito, le norme pongono sempre i dispositivi di protezione collettiva prioritari rispetto a quelli individuali.

L’idea alla base di questo ordine gerarchico segue il principio secondo cui il datore di lavoro debba agire, laddove possibile, con priorità sui rischi interessanti la globalità dell’ambiente lavorativo, riducendoli o eliminandoli. I DPI in dotazione, invece, devono essere considerati come difesa ultima del lavoratore che ne fa uso e non come unica fonte di protezione.

Qualsiasi operatore che esegue lavori che comportano rischi per la propria incolumità deve lavorare in sicurezza come da normative contenute nel D. Lgs. 81/2008. Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

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Il datore di lavoro ha l’obbligo e il dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza.

I rischi di caduta dall’alto continuano a rappresentare una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro.

Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.

Ogni azienda, che espone i propri dipendenti a un rischio di caduta dall’alto, al dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza, partendo dalla scelta di attrezzature da lavoro idonee e adeguate a creare condizioni di lavoro sicure, indipendentemente dalla modalità specifica dell’incidente.

Dunque, per garantire la massima protezione dei lavoratori, la legge disciplina ed elenca i principali tipi di protezioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore.

Esse si dividono in:

– Collettive: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti, le reti di sicurezza;

– Personali: quali i dispositivi individuali di protezione individuale ( DPI) come elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo;

– Temporanee: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti mobili;

– Fisse: quali i parapetti e sistemi fissi di ancoraggio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere le misure di volta in volta più idonee per garantire l’incolumità al dipendente, a seconda del tipo di lavorazione e del grado della pericolosità della stessa.

È importante sottolineare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il compito del datore di lavoro non può esaurirsi nel fornire ai lavoratori le misure e gli addestramenti necessari a garantire loro l’incolumità; ma, in quanto esso stesso è titolare di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti dei dipendenti stessi, permane su di esso un obbligo residuale di controllo tale per cui egli dovrà assicurarsi che, effettivamente, ogni singolo lavoratore si avvalga in modo costante e corretto delle misure stesse.

Se tutto questo viene a mancare, scatterà in automatico il reato.  Sul datore ricadrà una responsabilità penale molto severa al punto di essere accusato di omicidio colposo se il lavoratore muore, anche a distanza di tempo, in conseguenza dell’infortunio o della malattia o quello di lesioni colpose se egli riporterà un’invalidità, transitoria o permanente, nel corpo o nella psiche.

LAVORARE IN SICUREZZA si può con Linea Vita Marche!

Linea Vita Marche Srl è specializzata nella vendita dei dispositivi di ancoraggio strutturale o Linea Vita e dei sistemi di anticaduta dall’alto. La nostra struttura è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, dalla ricerca e sviluppo alla posa in opera, all’addestramento pratico ed al loro corretto utilizzo.

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