Il datore di lavoro ha l’obbligo e il dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza.

I rischi di caduta dall’alto continuano a rappresentare una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro.

Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.

Ogni azienda, che espone i propri dipendenti a un rischio di caduta dall’alto, al dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza, partendo dalla scelta di attrezzature da lavoro idonee e adeguate a creare condizioni di lavoro sicure, indipendentemente dalla modalità specifica dell’incidente.

Dunque, per garantire la massima protezione dei lavoratori, la legge disciplina ed elenca i principali tipi di protezioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore.

Esse si dividono in:

– Collettive: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti, le reti di sicurezza;

– Personali: quali i dispositivi individuali di protezione individuale ( DPI) come elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo;

– Temporanee: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti mobili;

– Fisse: quali i parapetti e sistemi fissi di ancoraggio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere le misure di volta in volta più idonee per garantire l’incolumità al dipendente, a seconda del tipo di lavorazione e del grado della pericolosità della stessa.

È importante sottolineare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il compito del datore di lavoro non può esaurirsi nel fornire ai lavoratori le misure e gli addestramenti necessari a garantire loro l’incolumità; ma, in quanto esso stesso è titolare di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti dei dipendenti stessi, permane su di esso un obbligo residuale di controllo tale per cui egli dovrà assicurarsi che, effettivamente, ogni singolo lavoratore si avvalga in modo costante e corretto delle misure stesse.

Se tutto questo viene a mancare, scatterà in automatico il reato.  Sul datore ricadrà una responsabilità penale molto severa al punto di essere accusato di omicidio colposo se il lavoratore muore, anche a distanza di tempo, in conseguenza dell’infortunio o della malattia o quello di lesioni colpose se egli riporterà un’invalidità, transitoria o permanente, nel corpo o nella psiche.

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