La legge prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR

Dal primo giugno 2013 il DVR, il Documento di Valutazione Rischi, è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Ma cosa succede in caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR?

Gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.

Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro.

Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro.

Sanzioni penali

L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

-Aziende con oltre 200 lavoratori.

-Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

-Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.

-Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

-Centrali termoelettriche.

-Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

-Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

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Chi sono gli organi che possono effettuare i controlli?

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR:

l’ASL;

l’INPS;

l’INAIL;

i Vigli del Fuoco;

Ispettorato del lavoro.

Fra gli adempimenti richiesti dalla legge italiana in campo di sicurezza nell’edilizia, per quel che concerne i lavori eseguiti in quota, vi è l’installazione delle Linee Vita, sistemi anticaduta per la tutela degli operatori dal rischio di caduta.

Oltre all’obbligo di installazione, è necessario verificare l’idoneità e le condizioni fisiche del supporto.

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