Priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

Per “dispositivi di protezione” si intendono tutte le attrezzature che hanno la funzione di tutelare la sicurezza delle persone in diversi ambiti riducendo, per quanto possibile, l’esposizione ai rischi.

La differenza tra DPI, dispositivi di protezione individuale, e DPC, dispositivi di protezione collettiva, è che i primi sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza, come ad esempio caschi, guanti, occhiali, mentre i secondi offrono allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi, e inoltre le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto superiori rispetto a quelle garantite dall’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Scegli i nostri prodotti per la tua sicurezza!

La legge sui dispositivi di protezione

La normativa di riferimento è il D.lgs 81/08 (agli art 15, 75 e 111), che sancisce che l’uso dei dispositivi di protezione collettiva debba essere necessariamente prioritaria rispetto all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, e a confermare questo orientamento c’è stata anche una importante sentenza giuridica, la 34789/2010 della Cassazione, Sez. IV Penale. Inoltre, la legge sancisce l’obbligo dei dispositivi di protezione collettiva nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti e simili (cioè per tutti i lavori svolti in altezza o in alta quota), e in questo caso sono obbligatori i DPC quali parapetti provvisori, reti di sicurezza oppure sistemi combinati di prevenzione e sicurezza dei lavoratori. Anche quando il riferimento normativo non è esplicito, le norme pongono sempre i dispositivi di protezione collettiva prioritari rispetto a quelli individuali.

L’idea alla base di questo ordine gerarchico segue il principio secondo cui il datore di lavoro debba agire, laddove possibile, con priorità sui rischi interessanti la globalità dell’ambiente lavorativo, riducendoli o eliminandoli. I DPI in dotazione, invece, devono essere considerati come difesa ultima del lavoratore che ne fa uso e non come unica fonte di protezione.

Qualsiasi operatore che esegue lavori che comportano rischi per la propria incolumità deve lavorare in sicurezza come da normative contenute nel D. Lgs. 81/2008. Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Richiedi maggiori informazioni:

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it