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I sistemi Linea Vita nascono con l’obiettivo di garantire una protezione contro le cadute in lavori in quota.

É obbligatoria l’installazione degli impianti anticaduta?

L’ art. 15 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.L.vo 81/2008) chiarisce che gli impianti anticaduta dalle coperture da utilizzare con DPI sono obbligatori in assenza di dispositivi di protezione collettiva.  Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Cosa vuol dire installazione obbligatoria?

Significa che se è necessario fare manutenzioni che richiedono l’accesso alla copertura è fondamentale la presenza dell’impianto. Quindi anche se per l’intervento sto utilizzando opere provvisionali e quindi di protezione collettiva, se l’intervento supera la manutenzione straordinaria deve essere stato installato l’impianto anticaduta.

Paura di forare e rovinare la copertura?

Linea Vita Marche si avvale di manodopera qualificata. La normativa richiede che i fissaggi siano “strutturali” e quindi bisogna ancorarsi in modo da potere resistere alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi anche forando la copertura per raggiungere gli elementi strutturali.

Come mai su alcune linee viene inserito il componente per bloccare il DPI?

In molti casi, per garantire il corretto ancoraggio della linea è opportuno montare i pali in posizioni che non devono essere direttamente raggiungibili dall’operatore. Ciò si ottiene inserendo sulla linea il dispositivo di blocco che impedisce al gancio dell’operatore di percorrere una parte della linea che viene quindi ad assumere una funzione strutturale. L’esperienza ha mostrato che questa soluzione è a vantaggio della sicurezza in quanto riduce le manovre che devono essere effettuate dall’operatore. Anche in questo caso è fondamentale la corretta informazione dell’operatore.

Chi può effettuare la manutenzione dei sistemi Linea Vita?

La manutenzione deve essere effettuata da una persona competente autorizzata dal fabbricante. Linea Vita Marche è abilitata alla manutenzione e revisione di qualsiasi linea vita.

Quando effettuare la manutenzione straordinaria?

Tutte le volte che l’impianto interviene trattenendo l’operatore in caduta deve essere effettuata una manutenzione straordinaria, manutenzione che generalmente comporta la sostituzione del componente e del sistema di fissaggio.

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Dalla proposta economica all’installazione, fino alla manutenzione, garantiamo al Cliente assistenza e consulenza con il supporto di personale qualificato e documentazione tecnica.

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Intervenire sui tetti e sulle coperture di strutture, siano esse permanenti o temporanee, è pericoloso. Per ridurre al minimo i rischi, è possibile (in alcuni casi obbligatorio) installare le cosiddette linee vita.

L’installazione delle linee vita è obbligatoria, nelle marche, per tutte le nuove costruzioni o per interventi di installazione e ristrutturazione ad alta quota, dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

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Ma quanto costa installare una linea vita? E chi può installare una linea vita?

Per l’installazione delle linee vita non è possibile determinare un costo univoco poiché il prezzo sarà terminato da una serie di fattori.

Per determinare il prezzo dell’installazione di una linea vita, infatti, è necessario prendere in considerazione:

-dimensioni del tetto;

-come è stato costruito il tetto;

-modalità di accesso all’edificio e al tetto;

-prescrizioni accessorie nazionali, regionali o comunali.

Insomma, per conoscere il costo dell’installazione di una linea vita è fondamentale richiedere un preventivo a degli installatori professionisti.

Chi può installare una linea vita?

Data le diverse professionalità coinvolte, e la quantità di documenti necessari all’installazione di un sistema di linee vita a norma, la soluzione migliore è rivolgersi ad un’azienda affidabile, che possa occuparsi autonomamente di ogni fase della realizzazione dell’impianto: dalla progettazione fino all’installazione. Tuttavia, non è sempre semplice trovare un’azienda così strutturata da potersi occupare di tutto il processo.

Come puoi fare, quindi, a richiedere un’installazione linee vita professionale senza doverti occupare di ricercare anche i professionisti necessari alla redazione di tutti i documenti?

Affidati a Linea Vita Marche, specializzata nella vendita dei dispositivi di ancoraggio strutturale o Linea Vita e dei sistemi di anticaduta dall’alto. La nostra struttura è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, dalla ricerca e sviluppo alla posa in opera, all’addestramento pratico ed al loro corretto utilizzo.

 

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Di lavoro si continua a morire. Solo tra gennaio e marzo del 2022 sono state 189 le morti bianche, un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo nel 2021, come emerge dai numeri riportati dall’Inail.

Le denunce di incidenti con esito mortale nel primo trimestre del 2022 sono state 189 (+2,2%).  A marzo 2022, rispetto a marzo dello scorso anno, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail ha fatto segnare un +46,6% nella gestione industria e servizi (dai 109.662 casi del 2021 ai 160.813 del 2022), un -0,4% in agricoltura (da 5.891 a 5.866) e un +109,1% nel conto Stato (da 13.118 a 27.427). Incrementi degli infortuni in occasione di lavoro si osservano in tutti i settori produttivi, in particolare nei trasporti e magazzinaggio (+166,9%), nella sanità e assistenza sociale (+110,4%) e nell’amministrazione pubblica (+73,8%).

Un’emergenza da affrontare, secondo l’Inail, investendo nella prevenzione. L’Inail cercherà di migliorare il proprio impegno, mettendo 2,7 miliardi, prevedendo agevolazioni per chi fa prevenzione e investendo in attività di ricerca per favorire politiche di prevenzione.

La situazione nell’Ue

La situazione in Europa non è tanto più confortante. Secondo l’ultimo report dell’Eurostat, che si riferisce ai numeri del 2019, nei 27 Paesi dell’Unione Europea i casi di infortunio sul lavoro sono stati 3.1 milioni, di cui 3408 fatali: un aumento, rispetto all’anno precedente, dello 0,5 per cento degli incidenti di qualsiasi gravità e uno del 2,3 per cento di quelli mortali. In numeri assoluti, l’Italia è al secondo posto con 491 morti bianche, preceduta solo dalle 803 della Francia. Tra i grandi Paesi, anche la Germania e la Spagna registrano cifre simili: rispettivamente, 416 e 347. Considerando invece i numeri in rapporto alla popolazione occupata, la media comunitaria è di 1.7 incidenti mortali ogni 100mila lavoratori, con la Francia che ne registra più del doppio (3.5), seguita da Bulgaria, Lussemburgo, Lituania e Romania. L’Italia è al 12° posto con 2.1 morti bianche, comunque sopra la media europea, mentre la Germania, nonostante gli alti numeri assoluti, è in realtà 25esima, con un indice dello 0.8.

Investire nella sicurezza sul lavoro è un dovere fondamentale di ogni azienda perché, oltre a ridurre i rischi di incidenti sul lavoro, porta un miglioramento tangibile all’ambiente lavorativo e al clima aziendale.

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E-mail: info@lineavita-marche.it

La linea vita è un dispositivo anticaduta dall’alto che segue le normative UNI EN 795:2012 (norma dei requisiti per le prestazioni e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio per singolo utilizzatore) e UNI 11578:2015 (norma tecnica italiana per i dispositivi di ancoraggio permanente).

La linea vita (secondo la norma UNI EN 795 e la norma italiana UNI 11578) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni.

Quali sono le norme tecniche che regolano le Linee Vita?

UNI EN 795/2012

La norma UNI EN 795:2012 è la versione ufficiale della norma europea EN 795 e sostituisce la norma precedente UNI EN 795:2002.

La presente norma europea specifica requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati ai dispositivi di ancoraggio per singolo utente che sono destinati a essere removibili dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili (in grafo di spostarsi) progettisti per il collegamento di componenti di un sistema individuale per la protezione contro le cadute in conformità alla EN 363. La presente norma europea fornisce anche requisiti per la marcatura e istruzioni per l’uso, oltre a una guida per l’installazione.  Al momento è ancora utilizzato materiale conforme alla UNI EN 795/2002. In diversi paesi, sono in atto analisi e studi per proporre norme applicabili.

UNI 11578/2015

La UNI 11578/2015 è la norma italiana relativa ai dispositivi di ancoraggio permanenti. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura.

La nuova UNI descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente:

A, in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;

C, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;

D, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.

Vuoi maggiori info sulla normativa dei sistemi Linea Vita? Contattaci!

Il lavoro in quota è un’attività ad alto rischio di infortunio.

Il principale rischio è quello relativo alla caduta dall’ alto che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività. Oltre a questo vanno inoltre considerati altri rischi, come quelli legati all’accesso e/o sbarco in quota, nonché quelli specifici dell’attività.

Per un corretto approccio, è necessario valutare il tipo di copertura cui si deve accedere e le relative dotazioni di sicurezza presenti in loco. In questo modo è possibile valutare le misure preventive e protettive da adottare per svolgere le attività in sicurezza.

Tutela la vita dei tuoi operatori con  i nostri sistemi Linea Vita.

Compito della valutazione dei rischi è quello di evidenziare in ogni istante dell’attività lavorative se c’è un rischio grave.

I rischi possono essere classificati nel seguente modo:

-prevalenti,

-concorrenti,

-susseguenti,

-derivanti dall’attività lavorativa.

Rischi prevalenti

Le principali tipologie di rischi prevalenti cui il lavoratore è esposto durante l’attività svolta in copertura sono:

-rischio di caduta dall’ alto derivante da: lavorazioni in quota. Montaggio/smontaggio di parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza.

-rischio di urto contro i parapetti di sommità, parapetti (provvisori e permanenti) e reti di sicurezza derivante da cadute da superfici in pendenza.

È importante ricordare che l’impiego di qualsiasi sistema di protezione, sia personale che collettivo, deve essere prima pianificato al fine di valutarne l’efficacia. Lo stesso rischio di urto contro parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza può essere presente durante i lavori di montaggio/smontaggio degli stessi.

Il rischio di caduta dall’ alto e/o di urto contro i parapetti e le reti di sicurezza è direttamente legato alla pendenza (inclinazione) della copertura. Tale rischio è dovuto allo scivolamento del lavoratore ed al con-seguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l’elemento di protezione.

Rischi concorrenti

Se il lavoratore agisce in condizioni operative non ideali. Come ad esempio avverse condizioni ambientali.

Rischi susseguenti

Nel caso in cui risultasse impossibile eliminare rischio di caduta dall’alto, si dovrà procedere alla sua riduzione a livelli accettabili. Questa condizione dà per scontato che il lavoratore possa cadere. In questo caso la valutazione dei rischi dovrà tener conto anche dei rischi conseguenti alla caduta stessa. Nonché di quelli connessi all’uso dei DPI contro le cadute dall’alto. Questi sono dovuti ad esempio a:

-oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”);

-arresto del moto di caduta per effetto delle forze trasmesse dalla imbracatura sul corpo;

-sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;

-non perfetta adattabilità del DPI;

-intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI;

-inciampo su parti del DPI.

Rischi derivanti dall’attività lavorativa

La valutazione dei rischi, inoltre dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa e proprie della stessa. Esempi di attività lavorativa sono:

-installazione di sistemi di protezione;

-lavori su silos o pozzi;

-installazione o manutenzione di antenne;

-manutenzione di canne fumarie;

-manutenzione di lucernari;

-opere da lattoniere;

-riparazioni;

-smaltimento o trattamento amianto.

Qualsiasi operatore che esegue lavori che comportano rischi per la propria incolumità deve lavorare in sicurezza come da normative contenute nel D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori info, contattaci:

Tel 071/7108525

E-mail: info@lineavita-marche.it

Non esiste una legge che regoli chi può o non può installare una linea vita.

Anche se, difatti, non esistono leggi a proposito di una figura preposta all’installazione, nel concreto va da sé che solo le aziende in grado di garantire il rispetto degli standard e delle norme dedicati alle linee vita possono installarle.

Affidati ai professionisti per l’installazione della linea vita: Linea Vita Marche è al tuo fianco!

Sfoglia le nostre realizzazioni:

In effetti, sia i punti di ancoraggio, sia le linee vita richiedono uno studio completo di tutte le caratteristiche peculiari di ogni situazione e luogo di lavoro: questo determina appunto l’enorme diversità di dispositivi di ancoraggio attualmente presenti sul mercato. Ogni soluzione va studiata ad hoc, tenendo conto appunto di tutte le variabili che potrebbero influenzare l’eventuale caduta dall’alto.

In ogni caso, tutto il processo ruota intorno al tecnico abilitato, ovvero quel professionista specificatamente competente in questa materia che dà indicazioni sul fissaggio dei punti di ancoraggio e deve scegliere un sistema che possieda una certificazione adeguata.

Una linea vita, infatti, può essere venduta solamente quando è corredata sia dal manuale di utilizzo, sia dalla dichiarazione di conformità. Quindi, le eventuali criticità dovrebbero essere circoscritte al momento dell’installazione e, proprio per questo, il tecnico abilitato deve assumersi la responsabilità di dirigere gli installatori nel modo migliore.

Una volta ricevute tutte le indicazioni dal tecnico abilitato, gli installatori possono procedere alla posa in opera che si conclude con il rilascio di una dichiarazione di corretta installazione. Ovviamente, prima di procedere al montaggio del sistema anticaduta, questo dovrà essere collaudato da un progetto a norma di legge.

Linea Vita Marche è una ditta specializzata in installazioni linee vita certificate. Grazie al nostro team qualificato realizziamo in brevi tempi e in totale autonomia la progettazione, il montaggio e la messa in opera per la prevenzione di infortuni sul lavoro!

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La manutenzione linea vita è un’attività di fondamentale importanza, sia per garantire l’incolumità dei lavoratori (o di chiunque si trovi ad utilizzare questo sistema anticaduta), sia per rispettare una normativa che, in merito, risulta piuttosto stringente.

Le linee vita sono un sistema di sicurezza che consente a chiunque abbia necessità di salire sul tetto per lavori o manutenzioni di essere supportato nel caso di caduta dall’alto.

L’operatore che deve salire sul tetto indossa una speciale imbragatura che gli consente di agganciarsi con un moschettone al cavo di acciaio.

L’installazione dei dispositivi anticaduta può avvenire nell’ambito di un intervento di ristrutturazione del tetto oppure indipendentemente da esso.

La manutenzione delle linee vita, ordinaria o straordinaria, è un obbligo normativo, difatti il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z) e alle norme tecniche di riferimento (UNI EN 11560:2014).

Il sistema deve essere esaminato e/o sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno. Gli utilizzatori sono i principali soggetti esposti al rischio di caduta e tenuti per questo a richiedere la documentazione delle linee vita prima di accedere alla copertura, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona la corrispondenza e l’integrità delle linee vita.

Linea Vita Marche, azienda leader nella progettazione e produzione di linee vita, garantisce anche la manutenzione di tutti i sistemi anticaduta, così come prescritto dalla norma UNI 11560:2014 e dal D.Lgs. 81/08.

Chi esegue la manutenzione delle linee vita?

La manutenzione deve essere eseguita da un soggetto con caratteristiche di idoneità tecnico Professionale tale da garantire le manutenzioni indicate nel libretto d’uso e manutenzione fornite dal produttore. L’idoneità deve essere valutata dal committente. La manutenzione periodica della linea vita e di qualunque dispositivo anticaduta è definita dal produttore ed è indicata nel libretto di uso e manutenzione (generalmente 12 mesi).

Tutti i proprietari, i committenti e gli amministratori di condominio, sono tenuti ad effettuare la revisione del sistema anticaduta:

Almeno ogni 2 anni con revisione periodica visiva

Almeno ogni 4 anni con revisione strumentale del supporto e degli ancoranti

Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

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La legge prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR

Dal primo giugno 2013 il DVR, il Documento di Valutazione Rischi, è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Ma cosa succede in caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR?

Gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.

Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro.

Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro.

Sanzioni penali

L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

-Aziende con oltre 200 lavoratori.

-Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

-Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.

-Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

-Centrali termoelettriche.

-Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

-Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

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Chi sono gli organi che possono effettuare i controlli?

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR:

l’ASL;

l’INPS;

l’INAIL;

i Vigli del Fuoco;

Ispettorato del lavoro.

Fra gli adempimenti richiesti dalla legge italiana in campo di sicurezza nell’edilizia, per quel che concerne i lavori eseguiti in quota, vi è l’installazione delle Linee Vita, sistemi anticaduta per la tutela degli operatori dal rischio di caduta.

Oltre all’obbligo di installazione, è necessario verificare l’idoneità e le condizioni fisiche del supporto.

Hai bisogno di un supporto o di una consulenza?

La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina misure di prevenzione da attuare.

Il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.

Precisamente, gli articoli dal 108 al 111, illustrano le disposizioni di carattere generale, precisando che per i lavori in quota debbano essere provvisti idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

L’articolo 111 illustra, inoltre, gli obblighi del Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

-deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;

-deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Il Testo Unico da particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Il Titolo IV si chiude con due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni speciali (art. 148) ed al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152).

Nei lavori in quota si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti: il legislatore definisce quali aspetti che a prima vista potrebbero apparire marginali, sono significativi.

Hai un’impresa che svolge abitualmente lavori in quota?

Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Per maggiori info:

Tel 071/7108525

Marco: cell. 366.9522250

Emanuele: cell. 339.5842390

Ugo: cell. 392.5006049

Fax 071/7202804

E-mail: info@lineavita-marche.it

 

 

L’accurata progettazione di linee vita è indispensabile per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Non esiste una “linea vita” come prodotto universale, adattabile a tutti i tetti, ma si tratta di un sistema complesso, composto in maniera diversa in funzione di distinti elementi. Ciò richiede sempre un progetto.

La progettazione di una linea vita

La progettazione di una linea vita deve tener conto:

-della valutazione dei rischi ed indicazioni sulla conseguente scelta del sistema di protezione dalle cadute.

-Percorsi per arrivare all’accesso in copertura.

-Punti e modalità di accesso in sicurezza alla copertura.

-Valutazione del rischio conseguente alla caduta, a cui il lavoratore è esposto anche se è legato, derivante dall’oscillazione del corpo e dal conseguente urto contro ostacoli (effetto pendolo), da sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo al momento dell’arresto della caduta, dal tempo di permanenza in sospensione inerte.

Il progettista deve quindi valutare le zone in cui esiste l’effetto pendolo, prevedendo l’installazione di un secondo punto di ancoraggio.

Dalla proposta economica all’installazione, fino alla manutenzione, garantiamo al Cliente assistenza e consulenza con il supporto di personale qualificato e documentazione tecnica.

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Gli obblighi del progettista

Il progettista deve progettare e creare un elaborato grafico con la descrizione dei rischi e delle modalità di utilizzo del sistema anticaduta. La Pianta del tetto con indicazione della posizione dei dispositivi di ancoraggio e delle linee vita ed i vari percorsi in sicurezza. Le Istruzioni di utilizzo del sistema anticaduta ed indicazioni dei DPI che deve avere in dotazione un operatore. Le scelte effettuate in fase di progettazione sono volte a rendere sicura la copertura, garantendo al contempo comodità e facilità di utilizzo.

Il Progetto ed elaborato grafico devono permettere al datore di lavoro di fornire agli utilizzatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.” (art. 26 del d.lgs. 81/2008).

Scopri perché è importante preservare la vita dei tuoi operatori e ottimizzare il tuo lavoro con le soluzioni di Linea Vita Marche.

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