‘‘Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’’

La sentenza numero 4075 del 3 febbraio 2021 della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale tra gli obblighi in capo al datore di lavoro vi è quello di porre in essere ulteriori cautele per evitare gli infortuni che vadano oltre a quanto previsto dal Documento di valutazione del rischio.

La sentenza riguarda l’incidente in cui è rimasto vittima un apprendista, precipitato insieme alla cabina ascensore su cui stava operando, ed il datore di lavoro è risultato responsabile in entrambi i primi gradi di giudizio.

Il datore, come motivazione di difesa, ha addotto l’assenza di una specifica previsione nel Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del dlgs n. 81/2008.

Ma l’assenza di indicazioni rispetto ad un rischio realmente presente nello svolgimento di un lavoro organizzato dalla propria impresa non può essere considerata motivo di esenzione di responsabilità per il datore di lavoro.

Anzi, il non aver contemplato nel documento di valutazione di rischio l’evenienza di un infortunio del genere e non aver, conseguentemente, apportato tutte le misure necessarie, lo rendono “doppiamente” responsabile.

Egli, infatti, da una parte, ha violato l’articolo 28, per omessa previsione e, dall’altra l’articolo 17, per omessa valutazione del rischio.

L’espressione testuale della Corte di legittimità è stata: “Ed invero, non, può essere infatti posto in dubbio, come fa il ricorrente, che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 28 dlgs 81/2008″.

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Installare i sistemi Linea Vita non è soltanto obbligatorio ma fornisce agli operatori strumenti adatti a svolgere in modo efficace e sicuro ogni tipo di lavoro in alta quota. Ma quanto costa una linea vita?

I sistemi Linea Vita nascono con l’obiettivo di garantire una protezione contro le cadute in lavori in quota. La corretta installazione di dispositivi anticaduta richiede persone qualificate ed esperte in materia. Ma quanto costa installare una linea vita?

Stabilire il prezzo della linea vita tetto non è così semplice in quanto esso cambia in base a diversi fattori.

Gli elementi che determinano il costo di una linea vita sono:

  • la metratura della copertura;
  • la morfologia della copertura;
  • la tipologia di dispositivo;
  • la modalità di accesso all’edificio e alla copertura;
  • prescrizioni accessorie regionali e/o comunali.

METRATURA E MORFOLOGIA: il costo di una linea vita è proporzionale alla metratura e alla morfologia. Coperture complesse e meno lineari richiedono più materiale e maggior tempo d’installazione.

TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO: in base alla copertura, si scelgono i dispositivi più idonei a garantire un minore impatto estetico e minori probabilità d’infiltrazione. Con coperture in legno o in calcestruzzo armato di recente costruzione generalmente non si va incontro a problemi. Al contrario, coperture in muricci e tavelloni o fortemente degradate non permettono un fissaggio efficace, il che comporta l’impiego di dispositivi speciali.

POSIZIONE DELL’EDIFICIO E ACCESSO ALLA COPERTURA: in base alla posizione dell’edificio e all’accesso alla copertura, occorre valutare la possibilità di noleggiare piattaforme di lavoro elevatrici.

PRESCRIZIONI ACCESSORIE REGIONALI E/O COMUNALI: in alcune regioni, è richiesto l’elaborato tecnico della copertura firmato da tecnico abilitato con allegata la relazione di calcolo sui fissaggi e sulla struttura di supporto.

Non è possibile stabilire il costo di una linea vita in quanto è fondamentale considerare una serie di fattori che determinano il prezzo finale.

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Un nostro Consulente è a tua disposizione per informazioni sia tecniche che commerciali.

Le ispezioni sono quelle procedure di controllo che devono essere effettuate per verificare lo stato di usura di un sistema o un dispositivo già in funzione.

La manutenzione dei sistemi di ancoraggio è una procedura fondamentale per garantire nel tempo l’efficienza dei sistemi di ancoraggio e la sicurezza dei lavoratori in quota.

Per garantire l’efficienza di un sistema di ancoraggio è necessario procedere con un’ispezione periodica.

Un sistema di ancoraggio non revisionato non garantisce all’atto dell’utilizzo la sicurezza prevista dalla normativa vigente e dal costruttore o il mantenimento nel tempo della stessa.

La Norma UNI 11560:2014 prevede che la ispezione periodica sui sistemi anticaduta definitivi avvenga ogni 2 anni (ispezione visiva) ed ogni 4 anni (verifica dei fissaggi e dispositivi).

Il progettista può prescrivere una maggiore frequenza delle ispezioni tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo.

Si possono individuare diversi tipi di ispezioni:

-Ispezioni prima del montaggio: durante le quali l’installatore deve verificare i componenti del sistema seguendo le istruzioni del fabbricante degli ancoraggi, del progettista e del tecnico strutturista.

-Ispezioni prima dell’uso: secondo i criteri indicati dai fabbricanti degli ancoraggi. In caso di esito negativo il sistema deve essere segnalato come inutilizzabile.

-Ispezioni periodiche: la frequenza delle ispezioni è definita dai singoli produttori, che mettono a disposizione insieme alle schede con le caratteristiche dei propri articoli, delle check list che riportano cosa verificare ed i criteri per la conformità del sistema di ancoraggi ed eventualmente dal tecnico strutturista che fatto le valutazioni sul supporto, che può prescrivere tempistiche e metodologie di ispezione più restrittive.

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Quando si svolgono lavori in quota è fondamentale dotarsi di sistemi anticaduta, in grado di mettere il lavoratore in completa sicurezza.

Il Decreto legislativo 81/2008 impone l’obbligo di svolgere i lavori in quota nella più completa sicurezza, utilizzando impalcature, ponteggi o sistemi di ancoraggio.

Il sistema di ancoraggio più pratico e maggiormente affidabile sono le linee di vita.

Secondo la norma UNI EN 795 le linee di vita sono «un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture dove gli operatori si agganciano tramite imbracature e relativi cordini».

L’installazione delle linee di vita è quella maggiormente consigliata dalle aziende specializzate di settore poiché qualunque intervento in altezza è rischioso e diventerebbe troppo oneroso.

Infatti, se non ci fossero le linee vita, il tecnico abilitato e certificato a compiere operazioni di questa tipologia, dovrebbe allestire un ponteggio ogni volta ad hoc, a cifre esorbitanti.

Oppure realizzare ancoraggi temporanei che, al termine del lavoro, dovrebbe smontare e il cui costo graverebbe chiaramente sul complesso condominiale.

Con i nostri sistemi Linea Vita i controlli su camini, pannelli fotovoltaici, ispezioni programmate e qualsiasi altra attività che necessiti l’accesso in copertura, saranno effettuate in piena sicurezza.

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Il controllo dei documenti nell’ispezione dei sistemi Linea Vita

La corretta installazione di un dispositivo anticaduta (Linea Vita) non è sufficiente a garantire il buon funzionamento dello stesso nel tempo. È fondamentale, infatti, procedere con l’ispezione per garantire l’efficienza dei sistemi e la sicurezza degli operatori in quota.

La prima fase dell’ispezione prevede il controllo documentale: ovvero l’’Elaborato Tecnico del Sistema di Ancoraggio Anticaduta.

L’elaborato definisce:

le vie di accesso;

i DPI da utilizzare;

le istruzioni di impiego del sistema;

le modalità di manutenzione, ispezione e/o collaudo*;

i soggetti responsabili quali il proprietario, il tecnico progettista, l’installatore, il verificatore della tenuta strutturale;

eventuali eventi accidentali e/o modifiche apportate al sistema.

La documentazione, per essere completa, deve avere: l’elaborato grafico del sistema firmato dal progettista, la relazione tecnica operativa, una relazione di calcolo strutturale, i manuali d’uso e installazione dei dispositivi, il registro delle ispezioni, la dichiarazione di corretta posa dell’installatore e un piano di soccorso e recupero, soprattutto se il sistema è a “caduta trattenuta” e non impedita.

Se mancano uno o più documenti, questo comporta impedimento dell’ispezione visiva.

Inoltre, se dall’ispezione documentale emergono discrepanze tra il progetto, la corretta installazione e lo stato effettivo della linea vita, allora con i documenti completi si può risalire a chi ha commesso l’errore.

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I cordini determinano molti aspetti della sicurezza nel lavoro in quota.

La varietà di cordini disponibili sul mercato moltiplicati per la varietà di connettori e/o dissipatori abbinabili, è infinita.

La sicurezza di un operatore in quota non si esaurisce nell’installazione di un sistema anticaduta, ma prosegue nella formazione dell’operatore affinché riesca ad utilizzare la linea vita in modo opportuno seguendo le prescrizioni del progettista.

È fondamentale, infatti, conoscere il lavoro che si andrà a svolgere nel dettaglio e i sistemi di ancoraggio.

Cordini anticaduta.

Si tratta di dispositivi flessibili e possono infatti essere in:

-corda statica o semistatica tipo kernmantel ovvero in fibre parallele con calza di protezione esterna;

-fune ritorta (in fibre attorcigliate);

-fettuccia o cinghia;

-cavo d’acciaio.

Dispositivo regolabile di tipo guidato.

I dispositivi anticaduta guidati abbinabili a funi o cavi flessibili rispondono alla normativa EN 353.2. Questi dispositivi sono regolabili e costituiti da una corda di varia lunghezza (fino a 20 metri nella configurazione standard) e da un cursore che, se non azionato, rimane bloccato nella posizione imposta dal lavoratore.

I cordini di posizionamento e trattenuta

Questi dispositivi non sono certificati per arrestare le cadute. Sono dispositivi da impiegare per un posizionamento sicuro su una postazione di lavoro ovvero per trovare una posizione stabile.

I dispositivi anticaduta retrattili

Sono tra i più diffusi nei sistemi anticaduta industriali. Devono essere conformi alla norma tecnica EN 360. I dispositivi retrattili sono di varie dimensioni: dai 2 m di lunghezza fino anche ai 40 m e sono progettati per l’arresto caduta. Ci sono prodotti, però, testati per lavorare solo in verticale, per cui è fondamentale leggere il manuale.

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I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza.

Le cadute dall’alto rappresentano la maggior parte degli incidenti nel settore dell’edilizia.

È per queste ragioni che il legislatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’emanazione del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, d.lgs. n. 81/2008, ha imposto l’obbligo formativo degli addetti ai lavori in quota, per quanto concerne l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e per quanto concerne l’impiego di ponteggi fissi e mobili.

La formazione è, infatti, obbligatoria per attività lavorative rischiose come i lavori in quota e negli spazi confinati, che prevedono anche l’addestramento pratico a causa della complessità di tali attività.

Svolgere un addestramento efficace permette di simulare le condizioni di pericolo e apprendere le corrette procedure per lavorare in sicurezza.

Difatti, visto gli effetti letali qual è quello della caduta dall’alto, deve essere garantito l’apprendimento, non solo del concetto dello specifico pericolo, ma anche di una sviluppata capacità tecnica ed organizzativa.

Accanto alla formazione, ci sono ulteriori fattori sui cui si basa la sicurezza dei lavoratori. Gli infortuni possono capitare anche per:

Prodotti non certificati e di qualità scadente

Installazione a cura di montatori inesperti;

Assenza di revisione periodica obbligatoria.

La sicurezza dei lavoratori è garantita con i nostri dispositivi.

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Le linee vita permanenti servono a ridurre i rischi di caduta dall’alto. 

Le linee vita sui tetti condominiali non sono obbligatorie: infatti non esiste un obbligo di legge riguardo l’installazione.

Se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali, non è obbligatorio installare dispositivi anticaduta. Sta quindi ai condomini stessi e all’amministratore valutare l’eventualità di predisporli.

Laddove, infatti, sussista la necessità di opere che richiedono l’accesso al tetto o al terrazzo condominiale, in quei casi, varrà sempre il rispetto del Dlgs 81/2008, l’unica disposizione a livello nazionale cui fare riferimento.

Nel decreto 81/2008 sono indicati i doveri e responsabilità a carico di committenti e datori di lavoro per garantire l’incolumità dei dipendenti/operatori. Al testo si fa riferimento quindi anche nel caso di un intervento commissionato dall’amministratore o dall’assemblea condominiale.

Nel caso in cui il condominio stabilisca di installare una linea vita sul tetto dell’edificio, l’amministratore ha in primo luogo il dovere di commissionare il lavoro a un’impresa qualificata e garantire le condizioni di sicurezza per svolgerlo.

In seguito l’amministratore dovrà custodire le certificazioni rilasciate e deve commissionare le successive revisioni dell’impianto. Difatti, le linee vita sui tetti condominiali devono essere controllate per garantire la tenuta e la sicurezza nel tempo, anche e soprattutto a fronte dell’esposizione agli agenti atmosferici.

La periodicità dei controlli è stabilita dal costruttore o dal tecnico che interviene per revisionare l’impianto.

Linea Vita Marche Srl è specializzata nella vendita dei dispositivi di ancoraggio strutturale o Linea Vita e dei sistemi di anticaduta dall’alto. Contattaci per ulteriori informazioni: https://www.lineavita-marche.it/

Le attività svolte in quota espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto e di natura diversa. La linea vita deve essere progettata affinché il soggetto non abbia una caduta libera.

La linea vita è un sistema anticaduta installato in copertura, fondamentale per la sicurezza di tutti coloro che devono operare in quota.

La progettazione di sistemi anti caduta comporta una valutazione dei rischi e l’accurato esame della geometria dell’edificio.

Difatti, i fattori che condizionano il posizionamento degli ancoraggi, in fase di analisi della copertura, sono:

– forma strutturale dell’edificio;

– accessi in copertura;

– modi di transito;

– lavorazioni e manutenzioni che potranno essere eseguite sulla copertura;

– uscita o discesa dalla copertura.

Dunque, è fondamentale valutare quale sistema anticaduta è maggiormente idoneo a garantire l’adeguata sicurezza del lavoratore, tenendo in considerazione, soprattutto, i rischi derivanti dalle cadute dall’alto.

Inoltre, un aspetto da considerare, in fase di progettazione ed installazione di sistemi anti caduta è la maneggevolezza con cui gli operatori devono agganciarsi e la rapidità di accesso alle linee vita. Se l’installazione di una linea vita prevede zone con arresto di caduta, esse devono essere riportate chiaramente nel progetto.

Poi, se soccorritori specializzati non posso intervenire entro 30 minuti, è necessario avere in cantiere due persone formate specificamente per questo tipo di soccorso. Un operatore non può restare sospeso più di 30 minuti, si rischierebbe di aggravare la condizione clinica.

Dovranno inoltre essere installati ancoraggi supplementari da utilizzare solo per l’eventuale soccorso e avere dispositivi per il recupero di chi è caduto.

La migliore arma per la sicurezza di chi opera in quota è la prevenzione e la corretta progettazione dei sistemi anti-caduta.

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I Dispositivi di Protezione di III categoria rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori.

I DPI di terza categoria sono attrezzature idonee a preservare la salute dei lavoratori contro gravi danni derivanti dalla specifica mansione svolta nel luogo di lavoro.

Nei dispositivi di protezione di terza categoria rientrano tutti gli strumenti capaci di tutelare il lavoratore da danni gravi o permanenti per la salute.

Questi dispositivi di protezione individuale sono utili per:

Proteggere le vie respiratorie

Proteggere da sostanze e miscele pericolose per la salute;

Assicurare un adeguato isolamento con apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;

Assicurare una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;

Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C;

Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50°C;

Salvaguardare le cadute dall’alto;

Salvaguardare da rischi connessi alle attività che espongono a tensioni elettriche pericolose;

Proteggere da tagli o da ferite da proiettile.

DPI di III Categoria, normativa

In alcuni ambiti, i DPI di terza categoria sono obbligatori, come specifica il D. Lgs. 81/08, mentre in altri casi sono facoltativi, a discrezione del lavoratore o suo datore. Inoltre, il D. Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori debbano provvedere alla cura dei dispositivi di protezione senza apportarvi modifiche.

Inoltre, la UNI EN 365 prevede e stabilisce che ogni DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica.

– Manutenzione: da effettuare ogni qualvolta il DPI viene utilizzato e serve a mantenere lo stesso in condizioni di funzionamento sicuro.

– Ispezione periodica: da effettuare ogni 12 mesi prevedendo un’ispezione approfondita per rilevare eventuali malfunzionamenti del DPI stesso.

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