Il proprietario o l’amministratore di un immobile deve garantire la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto della propria abitazione o su un’altra area di lavoro in quota, ad esempio una terrazza.

Quando un proprietario di una villetta o un amministratore di condominio commissionano un lavoro di ordinaria manutenzione sul tetto ad un antennista, ad un muratore o ad uno spazzacamino, i primi hanno la responsabilità di assicurarsi della presenza o della predisposizione di idonee misure di protezione e del loro corretto utilizzo.

Le misure di protezione possono essere parapetti, reti anticaduta o in alternativa ancoraggi o linee vita fisse o provvisorie a cui chi lavora possa assicurarsi mediante un’imbracatura ed un sistema di collegamento.

Le linee vita rappresentano quasi sempre, per lavori di piccola entità, il sistema con il miglior rapporto tra efficacia e costi.

La sicurezza nei cantieri temporanei viene invece sempre garantita da sistemi di protezione di tipo collettivo come parapetti e ponteggi.

Dunque, se non si ha l’esigenza di commissionare un lavoro sul tetto e se sullo stesso tetto non sono previsti accessi, di norma NON è obbligatorio installare una linea vita o un altro sistema di protezione dalle cadute.

Quando invece si devono obbligatoriamente installare le linee vita?

Le varie regioni e province autonome italiane hanno emesso delle leggi che definiscono l’obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici, in alcune precise occasioni; ovvero:

-Costruzione di un nuovo edificio

-Manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria in alcune regioni) del tetto.

In queste circostanze, in molte regioni è specificato l’obbligo di installare dispositivi permanenti che possano garantire la sicurezza per accessi successivi al tetto.

L’obbligo di installazione di linee vita – sistemi anticaduta nella regione Marche è sancito nella:

L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

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