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Il lavoro sulle coperture rappresenta un’attività a rischio elevato, in particolare per quanto riguarda la caduta dall’alto: l’elaborato tecnico della copertura è dunque essenziale.

L’elaborato tecnico della copertura costituisce un documento importante per includere tutte quelle informazioni (indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, verifiche di sicurezza, certificazioni di conformità, ecc.) utili per proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto durante i lavori su coperture.

L’elaborato tecnico della copertura è obbligatorio per interventi su edifici pubblici/privati quali, ad esempio:

riparazioni;

impermeabilizzazioni;

interventi di efficientamento energetico;

installazione di sistemi di protezione;

installazione di impianti solari termici o di antenne;

manutenzione di canne fumarie;

smaltimento o trattamento amianto;

ecc.

Chiaramente, si fa sempre riferimento a interventi su coperture che espongono al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri.

Dunque, questo elaborato che dovrà essere predisposto dal progettista o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, si rende necessario ogni qualvolta si prevede un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che interessi almeno 100 mq della copertura d’intervento pari al 50% della superficie complessiva di almeno 200 mq, l’installazione di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici in copertura oltre ad interventi di ristrutturazione e ricostruzione edilizia che riguardano modifiche alle strutture portanti di tetti e lastrici solari.

I contenuti dell’elaborato tecnico della copertura

Per quanto riguarda i contenuti dell’ETC, innanzitutto vanno inclusi gli elaborati grafici in scala adeguata, ove indicare:

  • area di intervento;
  • ubicazione e caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
  • posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori;
  • dispositivi di protezione collettiva e/o individuali;
  • altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
  • bordi e aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
  • aree della copertura non calpestabili;
  • aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
  • misure relative al recupero in caso di caduta.

Oltre agli elaborati grafici, l’elaborato tecnico della copertura deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:

  • relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali;
  • relazione di calcolo, ad opera di un professionista abilitato;
  • certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio;
  • dichiarazione di conformità dell’installatore sui dispositivi di ancoraggio;
  • manuale d’uso e programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.

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Una periodica revisione delle linee vita permette di godere di un sistema anticaduta sicuro ed efficacie, ma anche di risolvere tempestivamente le eventuali anomalie riscontrate.

Una volta installate le linee vita, è necessario revisionarle con costanza assieme all’intero sistema. Le norme tecniche e le leggi nazionali/regionali non individuano una figura precisa, per quanto riguarda l’ispezione delle linee vita. È fondamentale comunque fare riferimento ai criteri generali di competenza e formazione che deve avere chi opera su dispositivi di sicurezza.

La figura ideale per le verifiche ordinarie è quella di un installatore di sistemi anticaduta, meglio se qualificato tramite corsi specifici che possano dare un’evidenza della competenza. I produttori degli ancoraggi specificano chi può effettuare ispezioni di tipo straordinario. Le verifiche straordinarie solitamente sono affidate ad un tecnico qualificato dallo stesso produttore.

La normativa tecnica UNI 11560 chiarisce quale sia l’intervallo di tempo che può intercorrere tra un’ispezione dei sistemi di ancoraggio e l’altra: due anni nel caso di una valutazione visiva e quattro anni quando si tratta di valutazioni sul supporto di installazione e fissaggio.

La presenza di eventuali anomalie deve sempre essere segnalata per porre fuori servizio gli ancoraggi ed evitare che vengano utilizzati in modo pericoloso.

Cosa succede se un sistema anticaduta non viene revisionato?

In assenza delle revisioni e delle relative registrazioni un sistema la responsabilità dell’installatore che aveva sottoscritto la dichiarazione di corretta installazione vengono progressivamente a decadere, in quanto in caso di incidente avvenuto senza che un sistema anticaduta sia stato revisionato, può diventare difficile verificare se eventuali carenze di efficacia siano state determinate dall’installazione o da un progressivo deterioramento degli ancoraggi dei fissaggi o del materiale di supporto.

Esistono diversi tipi di ispezione delle linee vita?

Ci sono diversi tipi di ispezioni dei sistemi di ancoraggi:

Ispezione pre-installazione

Ispezione prima dell’entrata in servizio del sistema

Ispezioni prima di ogni utilizzo del sistema

Ispezioni periodiche

Ispezioni straordinarie

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In termini generali si può affermare che è obbligatorio che il proprietario o l’amministratore di un immobile garantisca la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto della propria abitazione o su un’altra area di lavoro in quota, ad esempio una terrazza.

Come “lavoro in quota” viene inteso un lavoro in cui un operatore si trovi con i piedi ad una quota uguale o superiore ai 2 metri rispetto al primo ostacolo incontrato in caso di caduta.

Questo concetto viene espresso chiaramente dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08.

Le varie regioni e province autonome italiane hanno emesso delle leggi che definiscono l’obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici, in alcune precise occasioni.

Queste fasi consistono in:

Costruzione di un nuovo edificio

Manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria in alcune regioni) del tetto.

L’obbligo di installazione di linee vita nelle Marche

L’obbligo di installazione di linee vita – sistemi anticaduta nella regione Marche è sancito nella: L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

Nelle Marche l’ambito di applicazione della legge sulle linee vita è circoscritto ai seguenti casi:

  1. a) nuove costruzioni
  2. b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento
  3. c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali
  4. d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture
  5. e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

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Devi installare una linea vita sul tetto della tua casa ma hai paura di spendere troppo? In realtà, l’installazione di una linea vita ti consente di risparmiare sempre.

Vediamo come.

Lavori su tetto

I lavori su tetto sono tanti: tra questi ci sono ad esempio la pulizia delle grondaie, la pulizia di un pannello solare, la sostituzione di alcune tegole del tetto, la manutenzione di un condizionatore esterno o di un’antenna televisiva. Installare un sistema atto a prevenire le cadute dall’alto su di un tetto già esistente, come ad esempio un condominio, consente di svolgere diversi lavori in quota senza spendere ogni volta il noleggio dell’impalcatura o del parapetto provvisorio, oltre che l’occupazione del suolo pubblico. Questo si traduce in un lavoro più veloce ed efficiente permettendo agli operatori l’accesso in sicurezza all’interno dei cantieri, senza l’installazione di ponteggi, parapetti o ponteggi aerei, con una riduzione considerevole dei costi.

Sanzioni e violazioni

Purtroppo, ogni anno in Italia vengono registrati oltre 66.000 incidenti sul lavoro nel settore dell’edilizia, 200 dei quali si rivelano mortali. Grazie però alle linee vita, è possibile garantire la sicurezza di chi opera in quota, consentendo una salita ed un movimento sicuro sul tetto permettendo una maggiore libertà di movimento.

Cosa succede in caso di mancata installazione delle linee vita?

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 1.500 a 4.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione.

PREPOSTI. Arresto fino a 2 mesi o ammenda da circa 150 a 1.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione e le relative istruzioni comprensibili per i lavoratori.
  • Non informano preliminarmente il lavoratore sui rischi.
  • Non rendono disponibili le informazioni.

LAVORATORI. Arresto fino ad un mese o ammenda da circa 200 a 600 euro se:

  • non utilizzano in modo appropriato i D.P.I. conformemente alle istruzioni ricevute.

Sei ancora sicuro che l’installazione di una linea vita ti costi troppo?

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Revisionare i dpi anticaduta è di fondamentale importanza per due ragioni: garantisce una maggiore sicurezza per i lavoratori e permette di ottenere un notevole risparmio evitando la sostituzione dei dispositivi.

Qualsiasi Datore di Lavoro che abbia fornito in dotazione ai propri lavoratori dei DPI (Dipositivi di protezione individuale) anticaduta deve ricordarsi di far effettuare quella che in gergo viene detta “revisione” almeno una volta l’anno.  Il mancato rispetto degli obblighi di revisione dei dpi anticaduta e della loro messa in sicurezza comporta rischio di gravi incidenti sul lavoro e pesanti sanzioni nei confronti del datore di lavoro.

In cosa consiste la revisione?

Le revisioni dpi anticaduta prevedono un minuzioso controllo del dispositivo e devono essere condotte da personale competente, che abbia una profonda conoscenza degli attuali requisiti d’ispezione e delle istruzioni fornite dal fabbricante.

La revisione dei dpi anticaduta non è però il solo intervento esistente tra i possibili controlli. A questo proposito, la normativa EN 365, che regola i dpi contro le cadute dall’alto, prevede 3 tipi di intervento diverso a seconda di quanto richiesto dalle condizioni del dispositivo di protezione individuale anticaduta:

Manutenzione: mantenimento del dpi in uno stato di funzionamento sicuro mediante azioni preventive come la pulizia. Questo tipo di interventi devono essere eseguiti dall’utilizzatore secondo le istruzioni presenti nella nota informativa del prodotto.

Ispezione periodica: è la revisione del dpi anticaduta vera e propria, da eseguire regolarmente almeno ogni 12 mesi, durante la quale si ispeziona il dpi in modo approfondito per identificare difetti o malfunzionamenti. Si tratta di un intervento eseguibile solo dal personale specializzato e secondo le procedure di ispezione periodica del fabbricante.

Riparazione: nel caso in cui sorgano dubbi o effettivi malfunzionamenti, una persona competente può procedere con la riparazione del dpi, se effettivamente riparabile e se l’intervento è autorizzato dal fabbricante.

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Quali devono essere i requisiti installatori linee vita

Il montaggio delle linee vita esige molte conoscenze e qualifiche allo scopo di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge.

Questo significa che una linea vita non può essere montata da chiunque: solo i professionisti del settore, abilitati dal fornitore dei sistemi da installare, possono procedere a svolgere questo compito in accordo con le disposizioni di legge.

Ma quali sono i requisiti richiesti all’installatore di linee vita?

La nostra azienda dispone di personale qualificato specificamente dedicato all’installazione delle linee vita.

In effetti, sia i punti di ancoraggio, sia le linee vita richiedono uno studio completo di tutte le caratteristiche peculiari di ogni situazione e luogo di lavoro: questo determina appunto l’enorme diversità di dispositivi di ancoraggio attualmente presenti sul mercato. Ogni soluzione va studiata ad hoc, tenendo conto appunto di tutte le variabili che potrebbero influenzare l’eventuale caduta dall’alto.

In ogni caso, tutto il processo ruota intorno al tecnico abilitato, ovvero quel professionista specificatamente competente in questa materia che dà indicazioni sul fissaggio dei punti di ancoraggio e deve scegliere un sistema che possieda una certificazione adeguata. Una linea vita, infatti, può essere venduta solamente quando è corredata sia dal manuale di utilizzo, sia dalla dichiarazione di conformità. Quindi, le eventuali criticità dovrebbero essere circoscritte al momento dell’installazione e, proprio per questo, il tecnico abilitato deve assumersi la responsabilità di dirigere gli installatori nel modo migliore.

Una volta ricevute tutte le indicazioni dal tecnico abilitato, gli installatori possono procedere alla posa in opera che si conclude con il rilascio di una dichiarazione di corretta installazione. Ovviamente, prima di procedere al montaggio del sistema anticaduta, questo dovrà essere collaudato da un progetto a norma di legge.

Questo significa che sarà necessario ricorrere a un progettista, il quale a sua volta potrebbe integrare delle figure professionali esterne per stilare tutti gli elaborati necessari al montaggio della linea di vita. In pratica, il progettista sarà spesso supportato da altri tecnici come ingegneri, architetti e a volte anche geometri.

Sei alla ricerca di un servizio davvero completo, dal preventivo alla posa in opera corredata da tutte le certificazioni necessarie?

Allora siamo il fornitore adatto alle tue esigenze!

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Da qualche anno normative regionali, ove esistenti, e le delibere delle ASL Provinciali, hanno introdotto l’obbligo, oltre che di installazione di linea vita e dispositivi anticaduta in caso di nuovi edifici o di rifacimento della copertura, di un fascicolo tecnico e la certificazione linea vita

Che cosa è il fascicolo?

Il fascicolo dell’opera è il documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante gli interventi di manutenzione sull’opera successivamente alla sua esecuzione.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo: tale fascicolo alternativo viene comunemente definito “fascicolo tecnico” od “elaborato tecnico” della copertura.

Il fascicolo deve contenere i seguenti documenti:

elaborati grafici in scala

relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali

planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto

relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio

certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517

dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica e delle indicazioni del produttore

manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica

programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

La copia del fascicolo tecnico e certificazione linea vita viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario e/o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, affittuari, azienda costruttrice, ecc.).

Tutte le linee vita realizzate dalla nostra azienda sono corredate di fascicolo tecnico e relazione di calcolo.

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I DPI devono essere sottoposti a revisione periodica anche in caso di non utilizzo.

Revisionare i dpi è di fondamentale importanza per due ragioni: garantisce una maggiore sicurezza per i lavoratori e permette di ottenere un notevole risparmio evitando la sostituzione dei dispositivi.

Come ogni dispositivo, anche i DPI vanno incontro ad usura dovuta a:

1) invecchiamento del materiale;

2) mancata, parziale o errata manutenzione dello stesso;

3) pulizia che ne determina l’usura.

Diventa quindi di primaria importanza, che ciascuna azienda definisca al suo interno una procedura organizzativa e gestionale di manutenzione e di controllo dei DPI, nonché di monitoraggio circa l’usura dei dispositivi e la loro sostituzione in tutti i casi in cui non è possibile garantirne il corretto funzionamento.

Hai bisogno di personale competente per fare la revisione dei dpi anticaduta?

Quali DPI sono soggetti ad ispezione e con quale frequenza?

I DPI sono soggetti a ispezione periodica se è prevista dai fabbricanti nel libretto d’uso e manutenzione. Semplificando: imbracature, assorbitori di energia (cd. dissipatori), cordini, connettori (cd. moschettoni), dispositivi retrattili, ecc.

L’ispezione deve essere effettuata:

Almeno ogni 12 mesi;

Sempre, se il lavoratore si accorge, nei controlli pre e post utilizzo, di danneggiamenti di vario tipo;

A seguito di cadute.

Chi può farla?

Come previsto dalla UNI EN 365:2005 l’ispezione periodica può essere fatta esclusivamente da persona competente autorizzata dal fabbricante del DPI. La frequenza di un corso lavori in quota non abilita il lavoratore all’ispezione periodica secondo la norma citata.

Diventa inoltre di primaria importanza, l’archiviazione dei libretti di uso e manutenzione dei singoli DPI in dotazione.

Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere a:

1) per ogni DPI in dotazione, archiviare il libretto di uso e manutenzione;

2) dall’analisi del libretto, se non indicata formalmente dal costruttore, definire la scadenza del DPI;

3) informare i lavoratori circa i rischi che hanno reso necessario adottare il singolo DPI, le modalità di utilizzo e manutenzione e la scadenza degli stessi;

4) implementare una o più procedure per la gestione dei DPI che prevedano anche il controllo periodico del loro stato e la sostituzione dei DPI usurati o che non garantiscono più adeguata protezione.

Affidati a noi per mantenere in efficienza i tuoi dispositivi!

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La priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

La normativa attuale, prevede che per lo svolgimento di tutte le attività lavorative, laddove possibile, si debbano privilegiare dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelli individuale, in quanto le condizioni di sicurezza che garantiscono i DPC, sono molto superiori a quelle che si generano utilizzando i DPI, oltre al fatto che i sistemi di protezione collettiva proteggono più lavoratori contemporaneamente.

DPC, Dispositivi di protezione collettivi

In base all’attività lavorativa ci sono differenti dispositivi, infatti l’ambito di questi dispositivi di prevenzione e sicurezza sul lavoro è molto ampio e ricopre un ruolo di primo piano nel panorama della sicurezza sui luoghi di lavoro, e nel seguente elenco vedremo quali sono i dispositivi di protezione collettiva più utilizzati in ambito lavorativo.

Ecco la lista dei dispositivi maggiormente utilizzati:

le porte tagliafuoco (queste presentano un grande utilizzo in tantissime realtà lavorative);

reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);

dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori (per esempio le cappe da cucina nella ristorazione oppure le cappe che aspirano i vapori nei laboratori);

rilevatore di incendio;

sistemi di sterilizzazione;

lavaocchi di emergenza;

ponteggi (presenti in tutti i lavori di edilizia);

gruppi di continuità;

corrimano delle scale (presente praticamente in tutte le realtà lavorative);

cappe di sicurezza microbiologica (nei laboratori di ricerca medica);

parapetti provvisori (nei lavori di edilizia);

cappe per rischio chimico e biologico (nei laboratori di ricerca);

sistemi di ricambio dell’aria;

depuratore d’aria.

DPI, Dispositivi di protezione individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie:

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc).

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria).

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

per protezione respiratoria (filtranti);

isolanti;

per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);

contro le aggressioni chimiche;

contro le cadute dall’alto;

per protezione dal rischio elettrico.

Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.

La scelta di quale sistema di protezione dalle cadute debba essere adottato è di competenza del datore di lavoro, che sceglie il sistema più idoneo in base alla funzione protettiva cui deve adempiere (per esempio non avrebbe alcuna utilità installare un parapetto per proteggersi dal rischio di sfondamento del piano di calpestio).

Linea Vita Marche offre un servizio altamente professionale di consulenza tecnica ed economica relativa all’installazione e la fornitura di dispositivi di protezione. Grazie a un’esperienza maturata negli anni nei più svariati settori d’impresa, Linea Vita Marche è riuscita a costruirsi un know how specifico per ogni situazione e a una rete di contatti con professionisti di fiducia altamente specializzati. Grazie a questo è in grado di individuare la soluzione adeguata e più conveniente per le necessità di sicurezza di ogni cliente, con un risultato garantito.

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I sistemi Linea Vita nascono con l’obiettivo di garantire una protezione contro le cadute in lavori in quota.

É obbligatoria l’installazione degli impianti anticaduta?

L’ art. 15 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.L.vo 81/2008) chiarisce che gli impianti anticaduta dalle coperture da utilizzare con DPI sono obbligatori in assenza di dispositivi di protezione collettiva.  Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Cosa vuol dire installazione obbligatoria?

Significa che se è necessario fare manutenzioni che richiedono l’accesso alla copertura è fondamentale la presenza dell’impianto. Quindi anche se per l’intervento sto utilizzando opere provvisionali e quindi di protezione collettiva, se l’intervento supera la manutenzione straordinaria deve essere stato installato l’impianto anticaduta.

Paura di forare e rovinare la copertura?

Linea Vita Marche si avvale di manodopera qualificata. La normativa richiede che i fissaggi siano “strutturali” e quindi bisogna ancorarsi in modo da potere resistere alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi anche forando la copertura per raggiungere gli elementi strutturali.

Come mai su alcune linee viene inserito il componente per bloccare il DPI?

In molti casi, per garantire il corretto ancoraggio della linea è opportuno montare i pali in posizioni che non devono essere direttamente raggiungibili dall’operatore. Ciò si ottiene inserendo sulla linea il dispositivo di blocco che impedisce al gancio dell’operatore di percorrere una parte della linea che viene quindi ad assumere una funzione strutturale. L’esperienza ha mostrato che questa soluzione è a vantaggio della sicurezza in quanto riduce le manovre che devono essere effettuate dall’operatore. Anche in questo caso è fondamentale la corretta informazione dell’operatore.

Chi può effettuare la manutenzione dei sistemi Linea Vita?

La manutenzione deve essere effettuata da una persona competente autorizzata dal fabbricante. Linea Vita Marche è abilitata alla manutenzione e revisione di qualsiasi linea vita.

Quando effettuare la manutenzione straordinaria?

Tutte le volte che l’impianto interviene trattenendo l’operatore in caduta deve essere effettuata una manutenzione straordinaria, manutenzione che generalmente comporta la sostituzione del componente e del sistema di fissaggio.

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Dalla proposta economica all’installazione, fino alla manutenzione, garantiamo al Cliente assistenza e consulenza con il supporto di personale qualificato e documentazione tecnica.

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