La priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

La normativa attuale, prevede che per lo svolgimento di tutte le attività lavorative, laddove possibile, si debbano privilegiare dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelli individuale, in quanto le condizioni di sicurezza che garantiscono i DPC, sono molto superiori a quelle che si generano utilizzando i DPI, oltre al fatto che i sistemi di protezione collettiva proteggono più lavoratori contemporaneamente.

DPC, Dispositivi di protezione collettivi

In base all’attività lavorativa ci sono differenti dispositivi, infatti l’ambito di questi dispositivi di prevenzione e sicurezza sul lavoro è molto ampio e ricopre un ruolo di primo piano nel panorama della sicurezza sui luoghi di lavoro, e nel seguente elenco vedremo quali sono i dispositivi di protezione collettiva più utilizzati in ambito lavorativo.

Ecco la lista dei dispositivi maggiormente utilizzati:

le porte tagliafuoco (queste presentano un grande utilizzo in tantissime realtà lavorative);

reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);

dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori (per esempio le cappe da cucina nella ristorazione oppure le cappe che aspirano i vapori nei laboratori);

rilevatore di incendio;

sistemi di sterilizzazione;

lavaocchi di emergenza;

ponteggi (presenti in tutti i lavori di edilizia);

gruppi di continuità;

corrimano delle scale (presente praticamente in tutte le realtà lavorative);

cappe di sicurezza microbiologica (nei laboratori di ricerca medica);

parapetti provvisori (nei lavori di edilizia);

cappe per rischio chimico e biologico (nei laboratori di ricerca);

sistemi di ricambio dell’aria;

depuratore d’aria.

DPI, Dispositivi di protezione individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie:

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc).

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria).

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

per protezione respiratoria (filtranti);

isolanti;

per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);

contro le aggressioni chimiche;

contro le cadute dall’alto;

per protezione dal rischio elettrico.

Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.

La scelta di quale sistema di protezione dalle cadute debba essere adottato è di competenza del datore di lavoro, che sceglie il sistema più idoneo in base alla funzione protettiva cui deve adempiere (per esempio non avrebbe alcuna utilità installare un parapetto per proteggersi dal rischio di sfondamento del piano di calpestio).

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