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Lavori in quota e linee vita: doveri e responsabilità dell’Amministratore di Condominio

Nei lavori di manutenzione in quota in condominio dove è presente la linea vita, il committente dei lavori, ovvero l’amministratore di condominio, è passibile penalmente di due comportamenti colposi:

culpa in eligendo: il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa cui vengono affidati i lavori. Se dalla errata scelta deriva, ad esempio, un infortunio sul lavoro, il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio stesso, tanto in sede penale, quanto civile;

culpa in vigilando: si realizza quando il committente, pur avendo magari scelto un’impresa idonea tuttavia non si preoccupa di eseguire un opportuno controllo (“vigilanza”) per assicurarsi che le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori vengano osservate.

L’amministratore per far svolgere i lavori di manutenzione in quota dove è presente la linea vita dovrà:

  1. verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (o lavoratore autonomo). L’idoneità tecnico-professionale è anche definita come “possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
  2. Assicurarsi che l’impresa abbia predisposto il POS – Piano Operativo di Sicurezza (documento obbligatorio che tutte le aziende devono produrre prima di iniziare i lavori in un cantiere), la cui verifica a rigore spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), se la tipologia di cantiere ne richiede la nomina (presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese).
  3. Verificare gli attestati di partecipazione agli specifici corsi per l’utilizzo DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (la cui validità è di 5 anni).
  4. Prima dell’ingresso in cantiere, l’utilizzatore della linea vita dovrà firmare il c.d. “libretto della linea vita”, che documenta gli accessi alla copertura.
  5. Se possibile, una valutazione in situ sull’effettiva competenza delle maestranze è buona prassi; se le persone appaiono poco esperte nel muoversi sulla copertura, è buona norma sospendere i lavori.

Lavora in sicurezza con Linea vita Marche

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In termini generali si può affermare che è obbligatorio che il proprietario o l’amministratore di un immobile garantisca la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto della propria abitazione o su un’altra area di lavoro in quota, ad esempio una terrazza.

Come “lavoro in quota” viene inteso un lavoro in cui un operatore si trovi con i piedi ad una quota uguale o superiore ai 2 metri rispetto al primo ostacolo incontrato in caso di caduta.

Questo concetto viene espresso chiaramente dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08.

Le varie regioni e province autonome italiane hanno emesso delle leggi che definiscono l’obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici, in alcune precise occasioni.

Queste fasi consistono in:

Costruzione di un nuovo edificio

Manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria in alcune regioni) del tetto.

L’obbligo di installazione di linee vita nelle Marche

L’obbligo di installazione di linee vita – sistemi anticaduta nella regione Marche è sancito nella: L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

Nelle Marche l’ambito di applicazione della legge sulle linee vita è circoscritto ai seguenti casi:

  1. a) nuove costruzioni
  2. b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento
  3. c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali
  4. d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture
  5. e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Se hai bisogno di installare o revisionare una linea vita nelle Marche, contattaci senza impegno.

Le linee vita sono costituite da una serie di ancoraggi fissati sulle coperture degli edifici per proteggere gli operatori dal rischio di eventuali cadute in quota.

A prescindere dagli obblighi normativi nella propria Regione, è sempre opportuno installare le linee vita in occasione della realizzazione di una nuova costruzione, ma anche di interventi di manutenzione straordinaria del tetto. Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Quando si realizzano questi interventi infatti le parti della struttura a cui fissare le linee risultano esposte e si può approfittare per installarle. Non a caso, le normative locali che ne prevedono l’obbligo hanno fissato il momento in cui eseguire l’installazione in occasione di lavori di questo tipo.

Nulla vieta però di effettuare l’installazione anche quando non ci sono in programma lavori in copertura.

La linea vita è idonea a:

  • lavori di ristrutturazione o manutenzione di una struttura già esistente e posta in altezza, come ad esempio un tetto;
  • interventi su superfici finestrate estese;
  • interventi per installare e manutenere impianti tecnologici in altezza.

È quindi un’ottima soluzione per innumerevoli attività, tra cui: intervenire su un tetto, eseguire lavori di restauro, sistemare l’antenna del televisore, pulire le grondaie, installare l’impianto fotovoltaico o riverniciare una finestra.

La linea vita non è idonea:

  • se la lavorazione è lunga o di grande entità si rende necessario l’utilizzo dei DPC cioè dei dispositivi di protezione collettiva che permettono di far operare più persone contemporaneamente con il minor rischio possibile;
  • a volte può succedere che sia una specifica tipologia a non poter essere installata, come per esempio la linea vita classica in classe C, che non è adatta in presenza di particolari tipologie di manti di copertura in cui sono richiesti sistemi di ancoraggio specifici per forma o materiale come ad esempio coperture a fortissima pendenza in cui è necessario utilizzare linee vita a binari o ancoraggi singoli;
  • anche l’assenza di parti strutturali nell’area di lavoro è rilevante e determina la possibilità o meno di poter ancorare un sistema anticaduta.

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Per copertura raggiungibile in sicurezza s’intende una copertura che può essere raggiunta per le necessarie manutenzioni senza pericolo per l’incolumità della persona che vi debba operare.

Una copertura raggiungibile è tale se la sua superficie è raggiungibile in sicurezza. Essa infatti deve essere munita di un sistema di sicurezza anticaduta che garantisca all’operatore di lavorare senza rischio di caduta. Il sistema di sicurezza può essere rappresentato da un Dispositivo di protezione collettiva, come un parapetto, oppure mediante l’uso di linee vita e ancoraggi fissi.

Il sistema di sicurezza in trattenuta è da prediligere rispetto al sistema di arresto della caduta per impedire che il lavoratore possa cadere oltre il bordo della copertura. Infatti, solitamente è previsto un cordino di lunghezza massima 2 metri e un punto di ancoraggio.

Distanza e posizionamento degli ancoraggi

Per quanto riguarda i sistemi di trattenuta è consigliabile aumentare il numero di ancoraggi supplementari in maniera che il lavoratore possa usufruire allo stesso momento del sistema di ancoraggio principale e del cordino da agganciare agli ancoraggi supplementari. Questo è più sicuro che lasciare valutare ogni volta la lunghezza del sistema di trattenuta al soggetto operatore.

Per attuare un’adeguata valutazione del corretto posizionamento degli ancoraggi si deve prendere in riferimento la circonferenza del raggio formato dalla lunghezza del cordino a partire dalla linea vita rigida o flessibile. La linea vita installata insieme agli altri ancoraggi puntuali devono consentire la raggiungibilità della copertura.

Si ricorda che la distanza tra due punti di ancoraggio deve essere inferiore a 2 metri per far sì che per l’operatore sia semplice spostarsi sulla copertura. Inoltre, il numero di ancoraggi puntuali da installare è limitato, pertanto, in caso di distanze maggiori è consigliabile installare sistemi di sicurezza anticaduta che sono conformi alla norma UNI 353. Questa soluzione è da utilizzare solo dopo un’attenta valutazione del contesto in quanto prevede da parte dell’operatore una serie di procedure maggiori rispetto a quelle precedentemente descritte, cosa che può compromettere la sua sicurezza.

Da un’attenta valutazione del rischio ne consegue una corretta progettazione del sistema, che permette di rendere efficaci le misure di sicurezza predisposte.

Protezione delle estremità della copertura

Quando sulla copertura ci sono elementi di criticità come forti pendenze, canne fumarie, impianti, antenne, è necessaria l’installazione di dispositivi di ancoraggio accessori. Infatti è consigliato predisporre il sistema principale anticaduta sulla trave di colmo lasciando però spazio di qualche metro alle estremità per non incorrere nel rischio caduta. Il metodo migliore per avere un buon raggiungimento anche degli angoli della copertura sarebbe quello di convergere il lavoro in trattenuta e la riduzione del rischio di caduta tramite ancoraggi supplementari.

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Caduta dall’alto misure preventive per la sicurezza

La caduta dall’alto rappresenta indubbiamente una delle principali cause d’infortunio sul lavoro. Collegata alle cosiddette lavorazioni in quota, è certamente riscontrabile in tutte le attività industriali, ma diviene rischio “principe” quando si affronta il settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile.

Nel rischio di caduta il lavoratore non è in grado di percepire l’entità del danno finché l’evento non si verifica; spesso, per sottovalutazione della situazione o troppa sicurezza, non si tiene conto di questo aspetto.

Caduta per sfondamento di copertura

Questa specifica modalità di incidente costituisce la prima causa di morte per caduta dall’alto (23,2%). Occorre, dunque che sia segnalato adeguatamente il divieto di passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro con opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.  Se non è possibile adottare tali misure collettive, si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico

imbracatura del corpo;

connettore;

cordino;

assorbitore di energia;

dispositivi retrattili;

guide o linee vita flessibili;

guide o linee vita rigide;

dispositivo di ancoraggio.

Caduta da scale portatili

Per evitare cadute da scale portatili, è opportuno non utilizzare quelle in dotazione all’azienda da molto tempo con caratteristiche ormai superate e non rispondenti alla norma UNI EN 131 che prevede che siano accompagnate dal nome del fabbricante, dichiarazione di conformità alla succitata norma tecnica, riportante tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico max ammissibile, angolo d’inclinazione, ecc. Non è richiesta la marcatura CE ma la più recente versione della UNI EN 2018 ha confermato l’obbligo che vengano accompagnate anche da un manuale e dalle istruzioni per l’uso; inoltre devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e devono inoltre essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. È inoltre obbligatorio indossare calzature ad uso professionale ed è vietato l’utilizzo delle scale a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali.

Caduta da parte fissa dell’edificio

Riferibile alle modalità operative del lavoratore, con un problema che in circa un caso su quattro riguarda un errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’equilibrio. Le problematiche riscontrate si riferiscono, per il primo fattore, al mancato utilizzo del DPI risultato non fornito al lavoratore in due casi su tre. Per quanto attiene il secondo fattore, l’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota si verifica in circa tre casi su cinque;

Caduta all’interno di varco

Per impedire infortuni da caduta all’interno di varco devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto.

Caduta da mezzi di sollevamento o per altri lavori in quota

Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota si rende necessario infine un riferimento all’ottemperanza dei principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore nell’utilizzo di macchinari dotati di postazioni in quota.

Lavora in sicurezza con Linea Vita Marche!

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Devi installare una linea vita sul tetto della tua casa ma hai paura di spendere troppo? In realtà, l’installazione di una linea vita ti consente di risparmiare sempre.

Vediamo come.

Lavori su tetto

I lavori su tetto sono tanti: tra questi ci sono ad esempio la pulizia delle grondaie, la pulizia di un pannello solare, la sostituzione di alcune tegole del tetto, la manutenzione di un condizionatore esterno o di un’antenna televisiva. Installare un sistema atto a prevenire le cadute dall’alto su di un tetto già esistente, come ad esempio un condominio, consente di svolgere diversi lavori in quota senza spendere ogni volta il noleggio dell’impalcatura o del parapetto provvisorio, oltre che l’occupazione del suolo pubblico. Questo si traduce in un lavoro più veloce ed efficiente permettendo agli operatori l’accesso in sicurezza all’interno dei cantieri, senza l’installazione di ponteggi, parapetti o ponteggi aerei, con una riduzione considerevole dei costi.

Sanzioni e violazioni

Purtroppo, ogni anno in Italia vengono registrati oltre 66.000 incidenti sul lavoro nel settore dell’edilizia, 200 dei quali si rivelano mortali. Grazie però alle linee vita, è possibile garantire la sicurezza di chi opera in quota, consentendo una salita ed un movimento sicuro sul tetto permettendo una maggiore libertà di movimento.

Cosa succede in caso di mancata installazione delle linee vita?

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 1.500 a 4.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione.

PREPOSTI. Arresto fino a 2 mesi o ammenda da circa 150 a 1.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione e le relative istruzioni comprensibili per i lavoratori.
  • Non informano preliminarmente il lavoratore sui rischi.
  • Non rendono disponibili le informazioni.

LAVORATORI. Arresto fino ad un mese o ammenda da circa 200 a 600 euro se:

  • non utilizzano in modo appropriato i D.P.I. conformemente alle istruzioni ricevute.

Sei ancora sicuro che l’installazione di una linea vita ti costi troppo?

Contattaci per ricevere maggiori informazioni ed un preventivo gratuito.

Troverai tutto il supporto necessario per lo svolgimento della parte burocratica, la realizzazione e l’installazione relativa alla tua linea vita.

Quali devono essere i requisiti installatori linee vita

Il montaggio delle linee vita esige molte conoscenze e qualifiche allo scopo di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge.

Questo significa che una linea vita non può essere montata da chiunque: solo i professionisti del settore, abilitati dal fornitore dei sistemi da installare, possono procedere a svolgere questo compito in accordo con le disposizioni di legge.

Ma quali sono i requisiti richiesti all’installatore di linee vita?

La nostra azienda dispone di personale qualificato specificamente dedicato all’installazione delle linee vita.

In effetti, sia i punti di ancoraggio, sia le linee vita richiedono uno studio completo di tutte le caratteristiche peculiari di ogni situazione e luogo di lavoro: questo determina appunto l’enorme diversità di dispositivi di ancoraggio attualmente presenti sul mercato. Ogni soluzione va studiata ad hoc, tenendo conto appunto di tutte le variabili che potrebbero influenzare l’eventuale caduta dall’alto.

In ogni caso, tutto il processo ruota intorno al tecnico abilitato, ovvero quel professionista specificatamente competente in questa materia che dà indicazioni sul fissaggio dei punti di ancoraggio e deve scegliere un sistema che possieda una certificazione adeguata. Una linea vita, infatti, può essere venduta solamente quando è corredata sia dal manuale di utilizzo, sia dalla dichiarazione di conformità. Quindi, le eventuali criticità dovrebbero essere circoscritte al momento dell’installazione e, proprio per questo, il tecnico abilitato deve assumersi la responsabilità di dirigere gli installatori nel modo migliore.

Una volta ricevute tutte le indicazioni dal tecnico abilitato, gli installatori possono procedere alla posa in opera che si conclude con il rilascio di una dichiarazione di corretta installazione. Ovviamente, prima di procedere al montaggio del sistema anticaduta, questo dovrà essere collaudato da un progetto a norma di legge.

Questo significa che sarà necessario ricorrere a un progettista, il quale a sua volta potrebbe integrare delle figure professionali esterne per stilare tutti gli elaborati necessari al montaggio della linea di vita. In pratica, il progettista sarà spesso supportato da altri tecnici come ingegneri, architetti e a volte anche geometri.

Sei alla ricerca di un servizio davvero completo, dal preventivo alla posa in opera corredata da tutte le certificazioni necessarie?

Allora siamo il fornitore adatto alle tue esigenze!

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Tel: 071.7108525
info@lineavita-marche.it

 

 

Da qualche anno normative regionali, ove esistenti, e le delibere delle ASL Provinciali, hanno introdotto l’obbligo, oltre che di installazione di linea vita e dispositivi anticaduta in caso di nuovi edifici o di rifacimento della copertura, di un fascicolo tecnico e la certificazione linea vita

Che cosa è il fascicolo?

Il fascicolo dell’opera è il documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante gli interventi di manutenzione sull’opera successivamente alla sua esecuzione.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo: tale fascicolo alternativo viene comunemente definito “fascicolo tecnico” od “elaborato tecnico” della copertura.

Il fascicolo deve contenere i seguenti documenti:

elaborati grafici in scala

relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali

planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto

relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio

certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517

dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica e delle indicazioni del produttore

manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica

programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

La copia del fascicolo tecnico e certificazione linea vita viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario e/o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, affittuari, azienda costruttrice, ecc.).

Tutte le linee vita realizzate dalla nostra azienda sono corredate di fascicolo tecnico e relazione di calcolo.

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I DPI devono essere sottoposti a revisione periodica anche in caso di non utilizzo.

Revisionare i dpi è di fondamentale importanza per due ragioni: garantisce una maggiore sicurezza per i lavoratori e permette di ottenere un notevole risparmio evitando la sostituzione dei dispositivi.

Come ogni dispositivo, anche i DPI vanno incontro ad usura dovuta a:

1) invecchiamento del materiale;

2) mancata, parziale o errata manutenzione dello stesso;

3) pulizia che ne determina l’usura.

Diventa quindi di primaria importanza, che ciascuna azienda definisca al suo interno una procedura organizzativa e gestionale di manutenzione e di controllo dei DPI, nonché di monitoraggio circa l’usura dei dispositivi e la loro sostituzione in tutti i casi in cui non è possibile garantirne il corretto funzionamento.

Hai bisogno di personale competente per fare la revisione dei dpi anticaduta?

Quali DPI sono soggetti ad ispezione e con quale frequenza?

I DPI sono soggetti a ispezione periodica se è prevista dai fabbricanti nel libretto d’uso e manutenzione. Semplificando: imbracature, assorbitori di energia (cd. dissipatori), cordini, connettori (cd. moschettoni), dispositivi retrattili, ecc.

L’ispezione deve essere effettuata:

Almeno ogni 12 mesi;

Sempre, se il lavoratore si accorge, nei controlli pre e post utilizzo, di danneggiamenti di vario tipo;

A seguito di cadute.

Chi può farla?

Come previsto dalla UNI EN 365:2005 l’ispezione periodica può essere fatta esclusivamente da persona competente autorizzata dal fabbricante del DPI. La frequenza di un corso lavori in quota non abilita il lavoratore all’ispezione periodica secondo la norma citata.

Diventa inoltre di primaria importanza, l’archiviazione dei libretti di uso e manutenzione dei singoli DPI in dotazione.

Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere a:

1) per ogni DPI in dotazione, archiviare il libretto di uso e manutenzione;

2) dall’analisi del libretto, se non indicata formalmente dal costruttore, definire la scadenza del DPI;

3) informare i lavoratori circa i rischi che hanno reso necessario adottare il singolo DPI, le modalità di utilizzo e manutenzione e la scadenza degli stessi;

4) implementare una o più procedure per la gestione dei DPI che prevedano anche il controllo periodico del loro stato e la sostituzione dei DPI usurati o che non garantiscono più adeguata protezione.

Affidati a noi per mantenere in efficienza i tuoi dispositivi!

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La priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

La normativa attuale, prevede che per lo svolgimento di tutte le attività lavorative, laddove possibile, si debbano privilegiare dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelli individuale, in quanto le condizioni di sicurezza che garantiscono i DPC, sono molto superiori a quelle che si generano utilizzando i DPI, oltre al fatto che i sistemi di protezione collettiva proteggono più lavoratori contemporaneamente.

DPC, Dispositivi di protezione collettivi

In base all’attività lavorativa ci sono differenti dispositivi, infatti l’ambito di questi dispositivi di prevenzione e sicurezza sul lavoro è molto ampio e ricopre un ruolo di primo piano nel panorama della sicurezza sui luoghi di lavoro, e nel seguente elenco vedremo quali sono i dispositivi di protezione collettiva più utilizzati in ambito lavorativo.

Ecco la lista dei dispositivi maggiormente utilizzati:

le porte tagliafuoco (queste presentano un grande utilizzo in tantissime realtà lavorative);

reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);

dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori (per esempio le cappe da cucina nella ristorazione oppure le cappe che aspirano i vapori nei laboratori);

rilevatore di incendio;

sistemi di sterilizzazione;

lavaocchi di emergenza;

ponteggi (presenti in tutti i lavori di edilizia);

gruppi di continuità;

corrimano delle scale (presente praticamente in tutte le realtà lavorative);

cappe di sicurezza microbiologica (nei laboratori di ricerca medica);

parapetti provvisori (nei lavori di edilizia);

cappe per rischio chimico e biologico (nei laboratori di ricerca);

sistemi di ricambio dell’aria;

depuratore d’aria.

DPI, Dispositivi di protezione individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie:

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc).

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria).

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

per protezione respiratoria (filtranti);

isolanti;

per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);

contro le aggressioni chimiche;

contro le cadute dall’alto;

per protezione dal rischio elettrico.

Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.

La scelta di quale sistema di protezione dalle cadute debba essere adottato è di competenza del datore di lavoro, che sceglie il sistema più idoneo in base alla funzione protettiva cui deve adempiere (per esempio non avrebbe alcuna utilità installare un parapetto per proteggersi dal rischio di sfondamento del piano di calpestio).

Linea Vita Marche offre un servizio altamente professionale di consulenza tecnica ed economica relativa all’installazione e la fornitura di dispositivi di protezione. Grazie a un’esperienza maturata negli anni nei più svariati settori d’impresa, Linea Vita Marche è riuscita a costruirsi un know how specifico per ogni situazione e a una rete di contatti con professionisti di fiducia altamente specializzati. Grazie a questo è in grado di individuare la soluzione adeguata e più conveniente per le necessità di sicurezza di ogni cliente, con un risultato garantito.

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