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La sicurezza è un diritto e un dovere

Con il passare degli anni, e con l’entrata in vigore di nuove norme che regolamentano i lavori in quota e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’installazione linee vita è diventato un intervento fondamentale per poter effettuare diverse tipologie di operazioni che riguardano la copertura di un edificio.

La prima cosa da sapere riguardo alle linee vita è che per un’installazione a norma di legge è necessario rivolgersi a delle aziende specializzate, che possano fornire una certificazione finale che attesti la sicurezza dell’impianto.

Le linee vita, infatti, in quanto dispositivi di protezione individuale che tutelano la salute dei lavoratori, per poter essere utilizzabili devono essere certificate attraverso una specifica documentazione. L’abilitazione alla possibilità di certificare viene fornita dalle aziende produttrici degli impianti.

Come procediamo?

Sopralluogo presso il cliente e scelta della migliore soluzione

Un sistema salvavita deve essere progettato in base alle esigenze di lavoro e alla struttura esistente per questo i nostri tecnici eseguiranno un sopralluogo per verificare e valutare assieme al cliente la migliore soluzione. Successivamente verrà redatto un progetto considerando i rischi e definendo i prodotti e i D.P.I. idonei.

Fornitura ed installazione, garanzia su prodotto e lavoro eseguito

Le nostre linee vita sono munite di dispositivi di ancoraggio idonei all’uso, sia a livello tecnico che documentale UNI 11578/15. La nostra vasta gamma di articoli per diversi campi di applicazione spazia dagli articoli su misura ai D.P.I. specifici per lavori in quota; in tal modo possiamo risolvere qualsiasi necessità richieda il cliente.

Grazie ai nostri sistemi anticaduta Linea Vita, è possibile svolgere in sicurezza qualsiasi intervento periodico di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura. Controlli su camini, pannelli fotovoltaici, pulizia scarichi, ispezioni programmate e qualsiasi altra attività che necessiti l’accesso in copertura, saranno effettuate in piena sicurezza.

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Entrata in vigore, lo scorso 16 febbraio, la normativa UNI 11900 regolamenta l’attività professionale dell’installatore dei sistemi di ancoraggio

La norma UNI 11900 definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’“Installatore di sistemi di ancoraggio”, cioè di coloro che si occupano professionalmente del montaggio, dello smontaggio e delle ispezioni del sistema di ancoraggio di cui alla UNI 11560.

La nuova norma nel dettaglio

Tre sono le figure professionali in cui la norma UNI 11900 suddivide l’installatore di sistemi di ancoraggio, a cui fanno riferimento tre livelli di cui alla classificazione QNQ (Quadro Nazionale delle Qualifiche):

installatore base, livello 3;

installatore intermedio, livello 4;

installatore avanzato, livello 5.

I compiti delle diverse figure hanno una base comune a tutte le specializzazioni, ovvero un insieme di attività che ognuno deve essere in grado di eseguire avendone conoscenza e disponendo delle abilità materiali e cognitive per portarla a compimento.

Base:

I compiti dell’installatore base comuni a tutte le figure professionali e riguardano:

  • inizio con la pianificazione delle attività di posa, svolta sulla base delle risultanze del sopralluogo in cantiere e della verifica di congruità tra lo stato di fatto ed il progetto di installazione, la documentazione relativa alla sicurezza.
  • Un secondo compito riguarda l’organizzazione del lavoro e del cantiere, cioè la predisposizione degli spazi e delle attrezzature in modo da salvaguardare l’incolumità di tutti gli operatori che opereranno in cantiere;
  • il controllo della struttura di supporto è la fase in cui si analizza il tipo di supporto e si individua le soluzioni appropriate per rispettare le indicazioni progettuali.
  • Il passo successivo è la posa del sistema di ancoraggio, da eseguirsi secondo le specificità della copertura, dopo avere verificato la congruenza delle indicazioni progettuali con le effettive condizioni di posa;
  • terminate le operazioni di posa e pulizia, avviene l’ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio, che comporta il controllo della documentazione del sistema di ancoraggio dopo il montaggio, verificando che siano presenti i documenti a corredo dell’installazione e che siano state compilate le parti di competenza del posatore, quali la dichiarazione di corretta posa del sistema.

Intermedio:

tutte le attività descritte in grado base e inoltre in grado di svolgere l’ispezione periodica del sistema di ancoraggio.

Avanzato:

attività descritte in grado base e medio. Capace di sostituzione e rispristino del sistema di ancoraggio e in grado di svolgere un’ispezione straordinaria (a seguito di calamità o eventi inusuali che abbiano potuto intaccare la struttura stessa di appoggio e in maniera indiretta il sistema).

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Il lavoro sulle coperture rappresenta un’attività a rischio elevato, in particolare per quanto riguarda la caduta dall’alto: l’elaborato tecnico della copertura è dunque essenziale.

L’elaborato tecnico della copertura costituisce un documento importante per includere tutte quelle informazioni (indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, verifiche di sicurezza, certificazioni di conformità, ecc.) utili per proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto durante i lavori su coperture.

L’elaborato tecnico della copertura è obbligatorio per interventi su edifici pubblici/privati quali, ad esempio:

riparazioni;

impermeabilizzazioni;

interventi di efficientamento energetico;

installazione di sistemi di protezione;

installazione di impianti solari termici o di antenne;

manutenzione di canne fumarie;

smaltimento o trattamento amianto;

ecc.

Chiaramente, si fa sempre riferimento a interventi su coperture che espongono al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri.

Dunque, questo elaborato che dovrà essere predisposto dal progettista o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, si rende necessario ogni qualvolta si prevede un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che interessi almeno 100 mq della copertura d’intervento pari al 50% della superficie complessiva di almeno 200 mq, l’installazione di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici in copertura oltre ad interventi di ristrutturazione e ricostruzione edilizia che riguardano modifiche alle strutture portanti di tetti e lastrici solari.

I contenuti dell’elaborato tecnico della copertura

Per quanto riguarda i contenuti dell’ETC, innanzitutto vanno inclusi gli elaborati grafici in scala adeguata, ove indicare:

  • area di intervento;
  • ubicazione e caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
  • posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori;
  • dispositivi di protezione collettiva e/o individuali;
  • altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
  • bordi e aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
  • aree della copertura non calpestabili;
  • aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
  • misure relative al recupero in caso di caduta.

Oltre agli elaborati grafici, l’elaborato tecnico della copertura deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:

  • relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali;
  • relazione di calcolo, ad opera di un professionista abilitato;
  • certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio;
  • dichiarazione di conformità dell’installatore sui dispositivi di ancoraggio;
  • manuale d’uso e programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.

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Una periodica revisione delle linee vita permette di godere di un sistema anticaduta sicuro ed efficacie, ma anche di risolvere tempestivamente le eventuali anomalie riscontrate.

Una volta installate le linee vita, è necessario revisionarle con costanza assieme all’intero sistema. Le norme tecniche e le leggi nazionali/regionali non individuano una figura precisa, per quanto riguarda l’ispezione delle linee vita. È fondamentale comunque fare riferimento ai criteri generali di competenza e formazione che deve avere chi opera su dispositivi di sicurezza.

La figura ideale per le verifiche ordinarie è quella di un installatore di sistemi anticaduta, meglio se qualificato tramite corsi specifici che possano dare un’evidenza della competenza. I produttori degli ancoraggi specificano chi può effettuare ispezioni di tipo straordinario. Le verifiche straordinarie solitamente sono affidate ad un tecnico qualificato dallo stesso produttore.

La normativa tecnica UNI 11560 chiarisce quale sia l’intervallo di tempo che può intercorrere tra un’ispezione dei sistemi di ancoraggio e l’altra: due anni nel caso di una valutazione visiva e quattro anni quando si tratta di valutazioni sul supporto di installazione e fissaggio.

La presenza di eventuali anomalie deve sempre essere segnalata per porre fuori servizio gli ancoraggi ed evitare che vengano utilizzati in modo pericoloso.

Cosa succede se un sistema anticaduta non viene revisionato?

In assenza delle revisioni e delle relative registrazioni un sistema la responsabilità dell’installatore che aveva sottoscritto la dichiarazione di corretta installazione vengono progressivamente a decadere, in quanto in caso di incidente avvenuto senza che un sistema anticaduta sia stato revisionato, può diventare difficile verificare se eventuali carenze di efficacia siano state determinate dall’installazione o da un progressivo deterioramento degli ancoraggi dei fissaggi o del materiale di supporto.

Esistono diversi tipi di ispezione delle linee vita?

Ci sono diversi tipi di ispezioni dei sistemi di ancoraggi:

Ispezione pre-installazione

Ispezione prima dell’entrata in servizio del sistema

Ispezioni prima di ogni utilizzo del sistema

Ispezioni periodiche

Ispezioni straordinarie

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Ti daremo in tempi rapidi tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Lavori in quota e linee vita: doveri e responsabilità dell’Amministratore di Condominio

Nei lavori di manutenzione in quota in condominio dove è presente la linea vita, il committente dei lavori, ovvero l’amministratore di condominio, è passibile penalmente di due comportamenti colposi:

culpa in eligendo: il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa cui vengono affidati i lavori. Se dalla errata scelta deriva, ad esempio, un infortunio sul lavoro, il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio stesso, tanto in sede penale, quanto civile;

culpa in vigilando: si realizza quando il committente, pur avendo magari scelto un’impresa idonea tuttavia non si preoccupa di eseguire un opportuno controllo (“vigilanza”) per assicurarsi che le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori vengano osservate.

L’amministratore per far svolgere i lavori di manutenzione in quota dove è presente la linea vita dovrà:

  1. verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (o lavoratore autonomo). L’idoneità tecnico-professionale è anche definita come “possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
  2. Assicurarsi che l’impresa abbia predisposto il POS – Piano Operativo di Sicurezza (documento obbligatorio che tutte le aziende devono produrre prima di iniziare i lavori in un cantiere), la cui verifica a rigore spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), se la tipologia di cantiere ne richiede la nomina (presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese).
  3. Verificare gli attestati di partecipazione agli specifici corsi per l’utilizzo DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (la cui validità è di 5 anni).
  4. Prima dell’ingresso in cantiere, l’utilizzatore della linea vita dovrà firmare il c.d. “libretto della linea vita”, che documenta gli accessi alla copertura.
  5. Se possibile, una valutazione in situ sull’effettiva competenza delle maestranze è buona prassi; se le persone appaiono poco esperte nel muoversi sulla copertura, è buona norma sospendere i lavori.

Lavora in sicurezza con Linea vita Marche

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In termini generali si può affermare che è obbligatorio che il proprietario o l’amministratore di un immobile garantisca la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto della propria abitazione o su un’altra area di lavoro in quota, ad esempio una terrazza.

Come “lavoro in quota” viene inteso un lavoro in cui un operatore si trovi con i piedi ad una quota uguale o superiore ai 2 metri rispetto al primo ostacolo incontrato in caso di caduta.

Questo concetto viene espresso chiaramente dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08.

Le varie regioni e province autonome italiane hanno emesso delle leggi che definiscono l’obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici, in alcune precise occasioni.

Queste fasi consistono in:

Costruzione di un nuovo edificio

Manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria in alcune regioni) del tetto.

L’obbligo di installazione di linee vita nelle Marche

L’obbligo di installazione di linee vita – sistemi anticaduta nella regione Marche è sancito nella: L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

Nelle Marche l’ambito di applicazione della legge sulle linee vita è circoscritto ai seguenti casi:

  1. a) nuove costruzioni
  2. b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento
  3. c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali
  4. d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture
  5. e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Se hai bisogno di installare o revisionare una linea vita nelle Marche, contattaci senza impegno.

Le linee vita sono costituite da una serie di ancoraggi fissati sulle coperture degli edifici per proteggere gli operatori dal rischio di eventuali cadute in quota.

A prescindere dagli obblighi normativi nella propria Regione, è sempre opportuno installare le linee vita in occasione della realizzazione di una nuova costruzione, ma anche di interventi di manutenzione straordinaria del tetto. Nelle Marche vige l’obbligo di installazione di Linee Vita dal 2014 quando viene emanata la prima legge regionale relativa alle misure di sicurezza in quota.

Quando si realizzano questi interventi infatti le parti della struttura a cui fissare le linee risultano esposte e si può approfittare per installarle. Non a caso, le normative locali che ne prevedono l’obbligo hanno fissato il momento in cui eseguire l’installazione in occasione di lavori di questo tipo.

Nulla vieta però di effettuare l’installazione anche quando non ci sono in programma lavori in copertura.

La linea vita è idonea a:

  • lavori di ristrutturazione o manutenzione di una struttura già esistente e posta in altezza, come ad esempio un tetto;
  • interventi su superfici finestrate estese;
  • interventi per installare e manutenere impianti tecnologici in altezza.

È quindi un’ottima soluzione per innumerevoli attività, tra cui: intervenire su un tetto, eseguire lavori di restauro, sistemare l’antenna del televisore, pulire le grondaie, installare l’impianto fotovoltaico o riverniciare una finestra.

La linea vita non è idonea:

  • se la lavorazione è lunga o di grande entità si rende necessario l’utilizzo dei DPC cioè dei dispositivi di protezione collettiva che permettono di far operare più persone contemporaneamente con il minor rischio possibile;
  • a volte può succedere che sia una specifica tipologia a non poter essere installata, come per esempio la linea vita classica in classe C, che non è adatta in presenza di particolari tipologie di manti di copertura in cui sono richiesti sistemi di ancoraggio specifici per forma o materiale come ad esempio coperture a fortissima pendenza in cui è necessario utilizzare linee vita a binari o ancoraggi singoli;
  • anche l’assenza di parti strutturali nell’area di lavoro è rilevante e determina la possibilità o meno di poter ancorare un sistema anticaduta.

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Siamo a completa disposizione per consigliarVi al meglio nella scelta del prodotto o del servizio più adatto alle Vostre esigenze.

Per copertura raggiungibile in sicurezza s’intende una copertura che può essere raggiunta per le necessarie manutenzioni senza pericolo per l’incolumità della persona che vi debba operare.

Una copertura raggiungibile è tale se la sua superficie è raggiungibile in sicurezza. Essa infatti deve essere munita di un sistema di sicurezza anticaduta che garantisca all’operatore di lavorare senza rischio di caduta. Il sistema di sicurezza può essere rappresentato da un Dispositivo di protezione collettiva, come un parapetto, oppure mediante l’uso di linee vita e ancoraggi fissi.

Il sistema di sicurezza in trattenuta è da prediligere rispetto al sistema di arresto della caduta per impedire che il lavoratore possa cadere oltre il bordo della copertura. Infatti, solitamente è previsto un cordino di lunghezza massima 2 metri e un punto di ancoraggio.

Distanza e posizionamento degli ancoraggi

Per quanto riguarda i sistemi di trattenuta è consigliabile aumentare il numero di ancoraggi supplementari in maniera che il lavoratore possa usufruire allo stesso momento del sistema di ancoraggio principale e del cordino da agganciare agli ancoraggi supplementari. Questo è più sicuro che lasciare valutare ogni volta la lunghezza del sistema di trattenuta al soggetto operatore.

Per attuare un’adeguata valutazione del corretto posizionamento degli ancoraggi si deve prendere in riferimento la circonferenza del raggio formato dalla lunghezza del cordino a partire dalla linea vita rigida o flessibile. La linea vita installata insieme agli altri ancoraggi puntuali devono consentire la raggiungibilità della copertura.

Si ricorda che la distanza tra due punti di ancoraggio deve essere inferiore a 2 metri per far sì che per l’operatore sia semplice spostarsi sulla copertura. Inoltre, il numero di ancoraggi puntuali da installare è limitato, pertanto, in caso di distanze maggiori è consigliabile installare sistemi di sicurezza anticaduta che sono conformi alla norma UNI 353. Questa soluzione è da utilizzare solo dopo un’attenta valutazione del contesto in quanto prevede da parte dell’operatore una serie di procedure maggiori rispetto a quelle precedentemente descritte, cosa che può compromettere la sua sicurezza.

Da un’attenta valutazione del rischio ne consegue una corretta progettazione del sistema, che permette di rendere efficaci le misure di sicurezza predisposte.

Protezione delle estremità della copertura

Quando sulla copertura ci sono elementi di criticità come forti pendenze, canne fumarie, impianti, antenne, è necessaria l’installazione di dispositivi di ancoraggio accessori. Infatti è consigliato predisporre il sistema principale anticaduta sulla trave di colmo lasciando però spazio di qualche metro alle estremità per non incorrere nel rischio caduta. Il metodo migliore per avere un buon raggiungimento anche degli angoli della copertura sarebbe quello di convergere il lavoro in trattenuta e la riduzione del rischio di caduta tramite ancoraggi supplementari.

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Caduta dall’alto misure preventive per la sicurezza

La caduta dall’alto rappresenta indubbiamente una delle principali cause d’infortunio sul lavoro. Collegata alle cosiddette lavorazioni in quota, è certamente riscontrabile in tutte le attività industriali, ma diviene rischio “principe” quando si affronta il settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile.

Nel rischio di caduta il lavoratore non è in grado di percepire l’entità del danno finché l’evento non si verifica; spesso, per sottovalutazione della situazione o troppa sicurezza, non si tiene conto di questo aspetto.

Caduta per sfondamento di copertura

Questa specifica modalità di incidente costituisce la prima causa di morte per caduta dall’alto (23,2%). Occorre, dunque che sia segnalato adeguatamente il divieto di passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro con opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.  Se non è possibile adottare tali misure collettive, si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico

imbracatura del corpo;

connettore;

cordino;

assorbitore di energia;

dispositivi retrattili;

guide o linee vita flessibili;

guide o linee vita rigide;

dispositivo di ancoraggio.

Caduta da scale portatili

Per evitare cadute da scale portatili, è opportuno non utilizzare quelle in dotazione all’azienda da molto tempo con caratteristiche ormai superate e non rispondenti alla norma UNI EN 131 che prevede che siano accompagnate dal nome del fabbricante, dichiarazione di conformità alla succitata norma tecnica, riportante tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico max ammissibile, angolo d’inclinazione, ecc. Non è richiesta la marcatura CE ma la più recente versione della UNI EN 2018 ha confermato l’obbligo che vengano accompagnate anche da un manuale e dalle istruzioni per l’uso; inoltre devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e devono inoltre essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. È inoltre obbligatorio indossare calzature ad uso professionale ed è vietato l’utilizzo delle scale a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali.

Caduta da parte fissa dell’edificio

Riferibile alle modalità operative del lavoratore, con un problema che in circa un caso su quattro riguarda un errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’equilibrio. Le problematiche riscontrate si riferiscono, per il primo fattore, al mancato utilizzo del DPI risultato non fornito al lavoratore in due casi su tre. Per quanto attiene il secondo fattore, l’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota si verifica in circa tre casi su cinque;

Caduta all’interno di varco

Per impedire infortuni da caduta all’interno di varco devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto.

Caduta da mezzi di sollevamento o per altri lavori in quota

Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota si rende necessario infine un riferimento all’ottemperanza dei principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore nell’utilizzo di macchinari dotati di postazioni in quota.

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Devi installare una linea vita sul tetto della tua casa ma hai paura di spendere troppo? In realtà, l’installazione di una linea vita ti consente di risparmiare sempre.

Vediamo come.

Lavori su tetto

I lavori su tetto sono tanti: tra questi ci sono ad esempio la pulizia delle grondaie, la pulizia di un pannello solare, la sostituzione di alcune tegole del tetto, la manutenzione di un condizionatore esterno o di un’antenna televisiva. Installare un sistema atto a prevenire le cadute dall’alto su di un tetto già esistente, come ad esempio un condominio, consente di svolgere diversi lavori in quota senza spendere ogni volta il noleggio dell’impalcatura o del parapetto provvisorio, oltre che l’occupazione del suolo pubblico. Questo si traduce in un lavoro più veloce ed efficiente permettendo agli operatori l’accesso in sicurezza all’interno dei cantieri, senza l’installazione di ponteggi, parapetti o ponteggi aerei, con una riduzione considerevole dei costi.

Sanzioni e violazioni

Purtroppo, ogni anno in Italia vengono registrati oltre 66.000 incidenti sul lavoro nel settore dell’edilizia, 200 dei quali si rivelano mortali. Grazie però alle linee vita, è possibile garantire la sicurezza di chi opera in quota, consentendo una salita ed un movimento sicuro sul tetto permettendo una maggiore libertà di movimento.

Cosa succede in caso di mancata installazione delle linee vita?

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 1.500 a 4.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione.

PREPOSTI. Arresto fino a 2 mesi o ammenda da circa 150 a 1.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione e le relative istruzioni comprensibili per i lavoratori.
  • Non informano preliminarmente il lavoratore sui rischi.
  • Non rendono disponibili le informazioni.

LAVORATORI. Arresto fino ad un mese o ammenda da circa 200 a 600 euro se:

  • non utilizzano in modo appropriato i D.P.I. conformemente alle istruzioni ricevute.

Sei ancora sicuro che l’installazione di una linea vita ti costi troppo?

Contattaci per ricevere maggiori informazioni ed un preventivo gratuito.

Troverai tutto il supporto necessario per lo svolgimento della parte burocratica, la realizzazione e l’installazione relativa alla tua linea vita.