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I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza.

Le cadute dall’alto rappresentano la maggior parte degli incidenti nel settore dell’edilizia.

È per queste ragioni che il legislatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’emanazione del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, d.lgs. n. 81/2008, ha imposto l’obbligo formativo degli addetti ai lavori in quota, per quanto concerne l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e per quanto concerne l’impiego di ponteggi fissi e mobili.

La formazione è, infatti, obbligatoria per attività lavorative rischiose come i lavori in quota e negli spazi confinati, che prevedono anche l’addestramento pratico a causa della complessità di tali attività.

Svolgere un addestramento efficace permette di simulare le condizioni di pericolo e apprendere le corrette procedure per lavorare in sicurezza.

Difatti, visto gli effetti letali qual è quello della caduta dall’alto, deve essere garantito l’apprendimento, non solo del concetto dello specifico pericolo, ma anche di una sviluppata capacità tecnica ed organizzativa.

Accanto alla formazione, ci sono ulteriori fattori sui cui si basa la sicurezza dei lavoratori. Gli infortuni possono capitare anche per:

Prodotti non certificati e di qualità scadente

Installazione a cura di montatori inesperti;

Assenza di revisione periodica obbligatoria.

La sicurezza dei lavoratori è garantita con i nostri dispositivi.

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Le linee vita permanenti servono a ridurre i rischi di caduta dall’alto. 

Le linee vita sui tetti condominiali non sono obbligatorie: infatti non esiste un obbligo di legge riguardo l’installazione.

Se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali, non è obbligatorio installare dispositivi anticaduta. Sta quindi ai condomini stessi e all’amministratore valutare l’eventualità di predisporli.

Laddove, infatti, sussista la necessità di opere che richiedono l’accesso al tetto o al terrazzo condominiale, in quei casi, varrà sempre il rispetto del Dlgs 81/2008, l’unica disposizione a livello nazionale cui fare riferimento.

Nel decreto 81/2008 sono indicati i doveri e responsabilità a carico di committenti e datori di lavoro per garantire l’incolumità dei dipendenti/operatori. Al testo si fa riferimento quindi anche nel caso di un intervento commissionato dall’amministratore o dall’assemblea condominiale.

Nel caso in cui il condominio stabilisca di installare una linea vita sul tetto dell’edificio, l’amministratore ha in primo luogo il dovere di commissionare il lavoro a un’impresa qualificata e garantire le condizioni di sicurezza per svolgerlo.

In seguito l’amministratore dovrà custodire le certificazioni rilasciate e deve commissionare le successive revisioni dell’impianto. Difatti, le linee vita sui tetti condominiali devono essere controllate per garantire la tenuta e la sicurezza nel tempo, anche e soprattutto a fronte dell’esposizione agli agenti atmosferici.

La periodicità dei controlli è stabilita dal costruttore o dal tecnico che interviene per revisionare l’impianto.

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