Articoli

‘‘Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’’

La sentenza numero 4075 del 3 febbraio 2021 della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale tra gli obblighi in capo al datore di lavoro vi è quello di porre in essere ulteriori cautele per evitare gli infortuni che vadano oltre a quanto previsto dal Documento di valutazione del rischio.

La sentenza riguarda l’incidente in cui è rimasto vittima un apprendista, precipitato insieme alla cabina ascensore su cui stava operando, ed il datore di lavoro è risultato responsabile in entrambi i primi gradi di giudizio.

Il datore, come motivazione di difesa, ha addotto l’assenza di una specifica previsione nel Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del dlgs n. 81/2008.

Ma l’assenza di indicazioni rispetto ad un rischio realmente presente nello svolgimento di un lavoro organizzato dalla propria impresa non può essere considerata motivo di esenzione di responsabilità per il datore di lavoro.

Anzi, il non aver contemplato nel documento di valutazione di rischio l’evenienza di un infortunio del genere e non aver, conseguentemente, apportato tutte le misure necessarie, lo rendono “doppiamente” responsabile.

Egli, infatti, da una parte, ha violato l’articolo 28, per omessa previsione e, dall’altra l’articolo 17, per omessa valutazione del rischio.

L’espressione testuale della Corte di legittimità è stata: “Ed invero, non, può essere infatti posto in dubbio, come fa il ricorrente, che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 28 dlgs 81/2008″.

Continua a seguirci per restare aggiornato: https://www.lineavita-marche.it/